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Sentenza

Sentenza n. 781/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. -OMISSIS-, Sezione lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio relativa all'accredito di euro 500,00 sulla carta docente per l'anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2021/2022, per l'importo di euro 500,00, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente con l'accredito della somma. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 giugno 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15 maggio 2025. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato limitatamente all'accredito della carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, provvedendo all'accredito della carta docente entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con mandato di adottare gli atti necessari, eventualmente avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e imporre le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, dell'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'esecuzione del titolo richiede l'adozione di atti o comportamenti amministrativi.
  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente documenta l'esistenza, la definitività e il contenuto precettivo del titolo giudiziale, nonché l'inadempimento dell'amministrazione, e quest'ultima non contesta specificamente il mancato adempimento.
  • Prima di ordinare l'esecuzione di un titolo giudiziale comportante un obbligo di pagamento a carico di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone il mandato e il termine per l'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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