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Sentenza

Sentenza n. 3017/2026 - Napoli, Sezione 7

PER L’OTTEMPERANZA del giudicato formatosi sulla sentenza numero 228/2025, emessa in data 18 gennaio 2025, dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 228/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante buoni elettronici dell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata era attestato da certificazione di cancelleria e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era inutilmente decorso dalla notificazione del titolo al Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e ponendo a carico del Ministero le spese dell’incarico. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola all’interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore. Le spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata secondo un parametro equo; nel caso concreto il TAR ha utilizzato l’interesse legale sulla somma dovuta. La penalità ha funzione sollecitatoria e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni è stato ritenuto necessario e, nel caso concreto, inutilmente decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, oggetto del giudicato da eseguire.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina modalità e condizioni di utilizzo del buono elettronico riconosciuto dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell’ordine di esecuzione, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l’intervento sostitutivo e ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto, salvo diversa statuizione, decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento o con l’insediamento del Commissario ad acta, se anteriore.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve imporre all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del giudicato, senza sostituirne il contenuto con una nuova valutazione discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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