Cassazione Penale, Sentenza n. 105/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Torzi per i reati di autoriciclaggio e reati tributari. Il Pubblico Ministero deduceva, in sintesi: omessa pronuncia sui reati tributari; errata applicazione del principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla trasmissione della memoria difensiva acquisita tramite rogatoria vaticana; errata valutazione della natura e incisività delle prospettazioni difensive (memoriale) e del contegno processuale dell'indagato; e erronea valorizzazione di fatti che il GIP non avrebbe potuto conoscere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondati gli altri quattro, confermando che il Tribunale di Roma ha correttamente annullato l'ordinanza cautelare per la mancata trasmissione alla decisione del GIP della memoria difensiva acquisita con rogatoria, valutando correttamente che tale nullità poteva assorbire l'esame dei reati tributari. Di conseguenza è stato mantenuto l'effetto annullatorio della misura cautelare adottata dal GIP.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen. (comma 1)
Richiama l'obbligo di considerare atti e documenti acquisiti mediante rogatoria; la Corte ha rilevato che la mancata trasmissione della memoria difensiva acquisita dall'autorità vaticana ha violato il principio di completezza della base cognitiva sottoposta al GIP
art. 292 cod. proc. pen. (comma 2, lett. c-bis)
La Corte e il Tribunale hanno ritenuto che l'omessa valutazione da parte del GIP di documentazione difensiva decisiva integra la causa di nullità prevista da questa disposizione, idonea ad annullare il provvedimento cautelare
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
È il reato principale contestato e su cui l'ordinanza cautelare poggiava; la decisione di annullamento è stata motivata non sulla insufficienza degli indizi in fatto ma sulla nullità procedurale per mancata trasmissione di elementi di difesa potenzialmente decisivi
artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000 (delitti tributari)
I reati tributari erano oggetto di contestazione cautelare ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale potesse considerare l'esame di tali capi assorbito dalla questione di nullità formale: se l'annullamento del provvedimento per vizio formale travolge la misura nel suo complesso, l'ulteriore valutazione dei gravi indizi sui reati tributari può risultare superflua
Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 1396/2021
La sentenza di legittimità ha stabilito il principio secondo cui, se l'indagato ha prodotto elementi di prova a discarico in un procedimento estero e questi sono stati acquisiti tramite rogatoria, il giudice del riesame deve verificare se tali documenti siano decisivi e, in caso affermativo, trasmetterli al GIP; la mancata trasmissione può comportare l'annullamento della misura cautelare
Massime di principio
- Se la difesa produce documenti rilevanti in un procedimento estero e questi sono acquisiti tramite rogatoria, il giudice nazionale deve considerare la loro eventuale decisività: l'omessa trasmissione al giudice che decide sulla misura cautelare può determinare la nullità del provvedimento (art. 291 e 292 c.p.p.)
- Una nullità formale che incide sulla completezza della base cognitiva sottoposta al giudice cautelare può assorbire l'esame di altre questioni (ad es. l'esistenza di gravi indizi per reati diversi), rendendo superfluo il loro approfondimento se l'annullamento travolge la misura nella sua interezza
- Il pubblico ministero ha l'onere di assicurare la trasmissione integrale degli atti acquisiti tramite rogatoria, compresi i documenti favorevoli alla difesa; la mancata cura di tale adempimento espone il provvedimento cautelare al rischio di annullamento
- Per la difesa, è strategico sottolineare la "decisività" degli atti prodotti all'estero e chiedere formalmente la loro trasmissione e valutazione al giudice italiano, invocando la nullità prevista dall'art. 292 c.p.p. quando la trasmissione non avvenga
- In sede di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare in maniera precisa ed effettiva che la valutazione del giudice di merito è viziata: mere contestazioni generiche sull'interpretazione della documentazione difensiva o su notizie di stampa difficilmente sono sufficienti a ribaltare la decisione
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