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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15808/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per furto aggravato (12/05/2018) sostenendo: 1) difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso la continuazione tra il reato per cui è stata condannata e un tentato furto commesso il 7/07/2018 dagli stessi soggetti, nonostante la vicinanza temporale, lo stesso esercizio commerciale e analogo modus operandi; la ricorrente afferma che vi erano elementi per ritenere un "disegno criminoso" unitario; 2) mancata motivazione circa la sua responsabilità in appello, ossia la sentenza non avrebbe adeguatamente risposto alle censure sull'accertamento della responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto la seconda doglianza inammissibile perché non si è confrontata in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata (mancanza della critica argomentata richiesta per l'impugnazione). Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse apodittica né manifestamente illogica: i giudici di merito avevano esaminato i principi sulla continuazione e motivato l'assenza di elementi (dichiarativi o di altra natura) idonei a dimostrare una programmazione dei reati sin dal primo evento, anche considerato il decorso di circa un mese tra i fatti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Citato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso (richiesta di enunciazione nei termini strettamente necessari alla motivazione). La Corte osserva che il ricorso è stato formulato nei termini di legge.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesto per l'impugnazione il dovere di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle doglianze; la Corte ha richiamato il principio per dichiarare inammissibile il motivo che non si confronta con la motivazione impugnata.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiama i requisiti dell'atto di impugnazione; utilizzato dalla Corte per sottolineare che la mancata critica puntuale della motivazione comporta inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna dell'inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte ha irrogato euro 3.000 in base a questa disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 (Leonardo, Rv. 254584)

    Richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione deve contenere una critica argomentata e puntuale alla motivazione del provvedimento impugnato; applicata per valutare l'ammissibilità del motivo che non si è confrontato con le argomentazioni del giudice d'appello.

  • Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in riferimento ai criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile, come parametro per valutare l'entità della somma irrogata.

Massime di principio

  • Perché sussista la continuazione tra più delitti occorre che sia dimostrabile un disegno criminoso unitario o una programmazione degli illeciti già al momento del primo fatto: la mera vicinanza temporale, la coincidenza del luogo e un analogo modus operandi non sono di per sé sufficienti.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancata indicazione delle ragioni che contrastano le argomentazioni della sentenza comporta l'inammissibilità per difetto della critica argomentata.
  • La prova basata su riconoscimento della persona offesa e su immagini di videosorveglianza è considerata solida dai giudici di merito e può legittimare la condanna se adeguatamente valutata congiuntamente ad altri elementi.
  • La decisione motivata dei giudici di merito, se coerente e non manifestamente illogica, è difficilmente censurabile in sede di legittimità: la Cassazione verifica soprattutto la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la valutazione di merito dei fatti.
  • Nel proporre gravami è essenziale indicare esattamente dove si ritiene che la motivazione sia carente o illogica, riportando i passaggi della sentenza che si intendono criticare e le ragioni giuridiche che sorreggono il dissenso.
  • Quando si impugna l'esclusione della continuazione, utile raccogliere e valorizzare elementi di prova diretti (dichiarazioni, comunicazioni tra coautori, piani o atti preparatori) che possano sostenere l'ipotesi di programmazione comune.

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