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Sentenza

Sentenza n. 2457/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e il Ministero era stato condannato ad accreditare l’importo complessivo di euro 1.000,00 mediante la carta elettronica. Nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e una successiva diffida, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi domandato l’attivazione della Carta del docente e l’accredito della somma, oltre agli interessi legali, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita formalmente e ha giustificato il ritardo con l’elevato numero di richieste derivanti dal contenzioso seriale e con la carenza di fondi, contestando inoltre la debenza degli interessi perché non previsti dalla sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato l’inottemperanza, poiché la sentenza del Tribunale di Trapani imponeva al Ministero un obbligo conformativo puntuale e l’Amministrazione non aveva provveduto all’accreditamento, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio. L’elevato numero delle richieste e la carenza di fondi non sono stati ritenuti idonei a giustificare l’inadempimento di un obbligo definitivamente accertato. Il Ministero è stato quindi ordinato di attivare la Carta del docente e accreditare euro 1.000,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata invece respinta la domanda relativa agli interessi legali, perché il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere utilità ulteriori rispetto a quelle espressamente attribuite dal titolo esecutivo e la sentenza del giudice ordinario non conteneva alcuna statuizione sugli interessi. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine, con ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione e senza compenso aggiuntivo. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio decorso il quale, in assenza di adempimento dell’Amministrazione, può configurarsi l’inottemperanza al giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del docente riconosciuto dal titolo giudiziale.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato, in applicazione analogica, per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando esse impongano alla pubblica amministrazione un obbligo puntuale e attuale.
  • L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo definitivamente accertato integra inottemperanza quando siano decorsi il termine dilatorio previsto dalla legge e gli eventuali ulteriori termini assegnati, senza che il numero elevato delle istanze o la carenza di fondi possano giustificare il mancato adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi a dare attuazione al contenuto del titolo esecutivo e non può riconoscere utilità ulteriori, come interessi o accessori, che non siano stati espressamente attribuiti dalla sentenza da eseguire.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla presentazione di un’apposita istanza dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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