Cassazione Penale, Ordinanza n. 36263/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva condannato per una vicenda concernente la detenzione/cessione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Dal testo emerge che i motivi di ricorso contestavano: a) la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio; b) l'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza, ritenuto infondato dal giudice di merito sulla base del dato ponderale, delle modalità considerate professionali e organizzate dell'attività e dell'uso di un locale adibito allo spaccio; c) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibilmente dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta, poiché la motivazione della Corte territoriale sull'offensività e sulle modalità organizzate dello spaccio è stata ritenuta adeguata a escluderne l'applicazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano esclusivamente a una diversa ricostruzione del fatto o a una nuova valutazione del compendio probatorio, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e logicamente coerente, fondata su criteri inferenziali corretti e su massime di अनुभव esperienziali condivisibili.
- Ai fini dell'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, il giudice può valorizzare il dato ponderale, le modalità organizzate e professionali dell'attività e l'uso di locali specificamente adibiti alla cessione.
- La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto può essere validamente sorretta da una motivazione che evidenzi la non lievità della condotta, anche in ragione delle modalità organizzate del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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