Cassazione Penale, Sentenza n. 15460/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per ricettazione relativa a un ciclomotore con numero di telaio abraso e targa intestata a terzo. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 648 c.p.), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe individuato illegittimamente il delitto presupposto nel reato di riciclaggio, basandosi sulla manomissione del telaio che, secondo la difesa, sarebbe rilevante solo ai fini amministrativi (art. 74 D.lgs. n.285/1992) e non avrebbe potuto fondare un addebito penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che la manomissione di elementi identificativi del veicolo (targa, numero di telaio, numeri identificativi di parti) integra il reato di riciclaggio poiché ostacola l'accertamento della provenienza del bene; la detenzione di un bene sottoposto a interventi volti a dissimulare la provenienza delittuosa integra quindi la ricettazione. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La norma è stata applicata insieme alla nozione di delitto presupposto; la detenzione di un bene oggetto di interventi volti a dissimulare la provenienza integra il reato di ricettazione quando il bene risulti collegabile a un delitto presupposto (nel caso, riciclaggio).
art. 74 D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Richiamata dalla difesa come norma amministrativa sanzionatoria per la manomissione di segnali e targhe; la Corte osserva che la rilevanza amministrativa non esclude la rilevanza penale quando la condotta ostacola l'accertamento della provenienza del bene e assume rilevanza nel quadro dei reati di riciclaggio/ricettazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le conseguenze della dichiarata inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di parti) può integrare reati pertinenti alla dissimulazione della provenienza, come il riciclaggio, e quindi costituire delitto presupposto per la ricettazione.
- La sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada per la manomissione non esclude la responsabilità penale; profili amministrativi e penali possono coesistere quando la condotta ostacola l'accertamento dell'origine del bene.
- Per contestare efficacemente una imputazione basata su manomissione bisogna dimostrare l'assenza di interventi idonei a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza o l'assenza di consapevolezza/volontà di occultare la provenienza del bene.
- In materia di ricettazione è essenziale l'individuazione corretta del delitto presupposto; la giurisprudenza ammette come presupposto il riciclaggio se vi sono elementi di alterazione finalizzati a dissimulare la provenienza.
- Un ricorso per cassazione privo di fondamento nella qualificazione giuridica dei fatti può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle difese rivolte a impugnare condotte consistenti in manomissione di identificativi, è utile focalizzarsi su elementi probatori tecnici (perizia sul telaio, riconoscimento tramite parti non manomesse) per confutare l'affermazione che la manomissione ostacolasse l'accertamento della provenienza.
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