Sentenza del 17/02/2020 n. 480 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Beni strumentali - Sovraccosto iniziale - quote di ammortamento - rileva. Benefici per investimenti ambientali - limitazione - a costi supplementari di investimento - sussiste. Costi di ammortamento - sono costi operativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso relativo al trattamento, ai fini dell'aiuto di Stato per investimenti in energie rinnovabili (impianto fotovoltaico), del calcolo del sovraccosto iniziale e dell'inclusione delle quote di ammortamento dei beni strumentali nel medesimo calcolo; verifica dei limiti del beneficio (deve essere limitato ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire obiettivi ambientali) e qualificazione dei costi di ammortamento come costi operativi.
La decisione
La sentenza afferma che gli Stati membri possono concedere aiuti per investimenti in energie rinnovabili. In caso di incentivi agli investimenti, le quote di ammortamento dei beni strumentali acquistati (es. impianto fotovoltaico) devono rientrare nel calcolo del sovraccosto iniziale, poiché tale sovraccosto rappresenta il costo di acquisizione del cespite. Ne consegue che il costo di acquisizione corrisponde alla somma degli ammortamenti che verranno imputati a conto economico negli esercizi successivi. Inoltre, i benefici per investimenti ambientali sono strettamente limitati ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Infine, la pronuncia stabilisce che i costi di ammortamento rientrano nella categoria dei costi operativi.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) - art. 107
Il principio generale sugli aiuti di Stato è richiamato come quadro normativo: le misure di aiuto devono essere valutate secondo le regole sugli aiuti di Stato e possono essere ammesse se conformi alle eccezioni e alle linee guida applicabili.
Linee guida dell'UE sugli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia (EEAG)
Le linee guida vengono interpretate nel senso che gli aiuti per investimenti ambientali devono essere limitati ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere l'obiettivo ambientale e che il calcolo del sovraccosto iniziale deve includere le quote di ammortamento del bene finanziato.
Massime di principio
- Per valutare un aiuto pubblico a favore di un investimento in energie rinnovabili bisogna considerare il sovraccosto iniziale come il costo di acquisizione del cespite, comprensivo delle quote di ammortamento previste.
- I benefici per investimenti ambientali devono essere limitati esclusivamente ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire l'obiettivo ambientale (incremental cost principle).
- Le quote di ammortamento dei beni strumentali oggetto dell'aiuto devono essere incluse nel calcolo del sovraccosto iniziale perché rappresentano il valore dell'acquisizione imputato nel tempo.
- I costi di ammortamento sono qualificati come costi operativi e vanno trattati coerentemente nella contabilità e nella determinazione dell'intensità dell'aiuto.
- Documentare separatamente coste base (soluzione convenzionale) e costi dell'opzione ambientalmente migliorativa è essenziale per dimostrare la natura e l'entità del sovraccosto eleggibile all'aiuto.
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