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Ordinanza

Ordinanza n. 1675/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-Div.P.A.S./14E/RE del 26 marzo 2026, notificato in pari data, reso dal Questore della Provincia di Napoli, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza per il rilascio della licenza per la vendita di oggetti preziosi per i locali siti in -OMISSIS-(doc. n. 1); b) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, collegato e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dell’istante in uno e per quanto di ragione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio della licenza di vendita, nota prot. n. -OMISSIS-Div.P.A.S./14e/NG del 12 marzo 2026

Giustizia amministrativa202603389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Napoli dell'istanza per il rilascio della licenza per la vendita di oggetti preziosi, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Napoli che ha respinto l'istanza per il rilascio della licenza per la vendita di oggetti preziosi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dell'art. 55 c.p.a.; la controversia riguarda la rilevanza, ai fini del rilascio della licenza, delle irregolarità accertate dai Carabinieri durante un controllo presso l'esercizio commerciale il 31 ottobre 2024: mancato rinvenimento nel locale di oggetti preziosi e mancata annotazione nel registro di compravendita di preziosi di numerose operazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. In particolare, ha considerato che le irregolarità accertate nel controllo del 31 ottobre 2024 apparivano, per la loro gravità, idonee a sostenere il diniego della licenza. Il giudice ha precisato che i Carabinieri non avevano rilevato soltanto l'assenza degli oggetti preziosi nel locale, ma anche la mancata annotazione nel registro di compravendita di numerose operazioni; tale complessiva situazione fattuale è stata ritenuta sufficiente, in sede cautelare, a escludere il fumus necessario per la sospensione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare

    La tutela cautelare è stata negata per l'insussistenza dei presupposti richiesti; la gravità delle irregolarità accertate è apparsa idonea a sostenere il provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità

    La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003 in funzione della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la gravità delle irregolarità riscontrate nell'esercizio di un'attività soggetta a licenza di pubblica sicurezza può escludere il fumus boni iuris quando tali irregolarità siano concretamente idonee a sostenere il diniego dell'autorizzazione.
  • Ai fini della valutazione cautelare della legittimità di un diniego di licenza per la vendita di oggetti preziosi, possono assumere rilievo concorrente sia il mancato rinvenimento degli oggetti nel locale sia l'omessa annotazione di numerose operazioni nel registro di compravendita dei preziosi; la valutazione non deve quindi arrestarsi a una sola delle irregolarità accertate.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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