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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22263/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso una sentenza della Corte d'appello. I motivi dedotti censuravano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., contestando l'attendibilità della persona offesa e proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del tentativo di estorsione, sostenendo che la condotta non integrasse il reato contestato. La Corte di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla testimonianza della persona offesa, ritenuta attendibile, e sulla condotta dell'imputato, descritta come violenta e minacciosa, posta in essere mediante l'utilizzo di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, ritenuta comunque idonea a configurare un tentativo di estorsione per la presenza di indici fattuali con valenza intimidatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, in sostanza, meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quindi non consentiti in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo la tenuta logico-argomentativa della decisione e non la diversa ricostruzione del fatto o la rivalutazione del compendio probatorio. Verificata l'assenza di tali vizi nella sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro della valutazione della prova; la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione nella misura in cui richiedeva una nuova valutazione del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è limitato ai casi di effettiva incoerenza logica o contraddizione del discorso giustificativo, non potendo la Corte sostituirsi al giudice di merito nella verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • artt. 56 e 629 c.p.

    Richiamati per qualificare la condotta contestata come tentata estorsione; la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di atti violenti o minacciosi dotati di idoneità intimidatoria.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Citatо per affermare che la sentenza impugnata non presentava il tipo di vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre una mera rivalutazione del merito o una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia logicamente incoerente, contraddittorio o incompatibile con massime di अनुभवienza; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove.
  • La testimonianza della persona offesa può sorreggere l'affermazione di responsabilità se ritenuta attendibile con motivazione congrua e priva di illogicità manifeste.
  • Ai fini del tentativo di estorsione, è sufficiente una condotta violenta o minacciosa connotata da un'effettiva capacità intimidatoria, anche ove realizzata con uno strumento che simuli un'arma, se gli indici fattuali rendono ragionevole l'effetto intimidatorio.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

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