Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26346/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata alla società poi fallita quale coobbligata solidale, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, per obbligazioni tributarie riferite a un ramo d'azienda acquistato da un altro soggetto. I giudici tributari di merito avevano annullato la cartella ritenendo tardiva la notifica nei confronti della società acquirente del ramo d'azienda, in applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 472/1997, 25 d.P.R. n. 602/1973 e 1310, 2946 c.c., sostenendo che la tempestiva notifica della cartella al debitore principale impedisce la decadenza anche verso il coobbligato solidale. Il fallimento della società propone ricorso incidentale condizionato, mentre Equitalia Nord resiste autonomamente.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. per tardività della notificazione rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c.; accoglie il ricorso principale nei confronti del fallimento della società contribuente, ritenendo fondato il motivo sulla tempestività della notifica alla luce della solidarietà tributaria; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato per carenza di interesse; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Viene inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Disciplina la responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo d'azienda per le obbligazioni tributarie del cedente entro i limiti previsti dalla norma.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine decadenziale per la notifica della cartella non opera, nei rapporti tributari solidali, in modo isolato per ciascun coobbligato quando la cartella sia tempestivamente notificata almeno a uno degli obbligati.

  • art. 1310, primo comma, c.c.

    Pur essendo norma dettata in tema di prescrizione, viene applicata in via analogica/sistematica alla decadenza tributaria per effetto della specialità della disciplina procedimentale pubblicistica.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come disposizione sulla prescrizione ordinaria, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso principale notificato a Equitalia Nord è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata per il contributo unificato dovuto in caso di soccombenza/impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento nei confronti di uno dei debitori solidali impedisce la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 anche nei confronti degli altri condebitori solidali.
  • La disciplina tributaria della riscossione, in quanto procedura di diritto pubblico regolata da norme speciali, consente l'applicazione dell'art. 1310, primo comma, c.c. anche al profilo decadenziale, pur essendo la norma dettata in tema di prescrizione.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nei confronti di uno dei controricorrenti, esso è inammissibile nei suoi confronti.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse se manca il presupposto della soccombenza della parte ricorrente incidentale, potendo le questioni non esaminate essere riesaminate in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.