Cassazione Civile, Ordinanza n. 29322/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il titolare di un bar ha proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per la detenzione, nel locale, di due apparecchi da gioco ritenuti non conformi perché modificati nelle schede di gioco e quindi non rispondenti alle prescrizioni normative. In primo grado il Tribunale ha rigettato l'opposizione. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: 1) dedotta violazione delle norme che, a suo dire, avrebbero imposto la competenza del giudice penale a irrogare la sanzione; 2) dedotta nullità dell'ordinanza per omessa contestazione immediata della violazione; 3) dedotta prescrizione del potere sanzionatorio; 4) dedotta omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere; 5) dedotta violazione del principio del ne bis in idem, con anche profili di illegittimità costituzionale. La Corte ha però rilevato d'ufficio che la sentenza di primo grado non era direttamente ricorribile per cassazione, perché la controversia rientrava nel regime generale dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 e la sentenza del Tribunale era appellabile con il rito del lavoro; pertanto il ricorso per cassazione era stato proposto in via impropria, senza previa impugnazione in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che contro la sentenza di primo grado resa sull'opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni per violazione dell'art. 110 TULPS non fosse esperibile il ricorso immediato per cassazione, ma il solo appello. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110 TULPS
comma 7; comma 9, lett. c) e d)
la violazione contestata riguardava la detenzione di apparecchi da gioco non conformi alle caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
art. 24 L. 689/1981
invocato dal ricorrente per sostenere che la sanzione sarebbe stata irrogabile solo dal giudice penale; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso è comunque inammissibile.
art. 445 c.p.p.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa competenza del giudice penale sulla sanzione amministrativa.
artt. 13 e 14 L. 689/1981
richiamati per contestare la mancata contestazione immediata della violazione.
art. 12 preleggi
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla contestazione immediata.
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla valutazione delle prove documentali.
art. 28 L. 689/1981
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione del diritto alla riscossione/sanzione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia.
art. 115, comma 1, c.p.c.
invocato nel motivo di omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere.
art. 649 c.p.p.
richiamato per dedurre la violazione del principio del ne bis in idem.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno del ne bis in idem.
artt. 10 e 117 Cost.
richiamati per prospettare questione di legittimità costituzionale in relazione al ne bis in idem.
art. 6 d.lgs. 150/2011
la controversia vi rientra e segue il rito speciale previsto per le opposizioni a sanzioni amministrative.
art. 2, comma 1, d.lgs. 150/2011
le impugnazioni si svolgono nelle forme del rito del lavoro, salvo diversa previsione espressa.
art. 339, comma 1, c.p.c.
si applica il regime generale delle impugnazioni; la sentenza di primo grado era quindi appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione.
art. 360, comma 1, c.p.c.
il ricorso per cassazione è ammesso, in via generale, contro sentenze di appello o in unico grado; non ricorreva tale presupposto.
art. 360, comma 2, c.p.c.
non sussistevano le condizioni eccezionali che avrebbero consentito il ricorso immediato per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione soggette all'art. 6 d.lgs. 150/2011, la sentenza resa dal Tribunale è normalmente appellabile secondo il rito del lavoro; il ricorso per cassazione è esperibile solo contro la sentenza di appello o nei casi eccezionali espressamente previsti.
- Se il rimedio ordinario esperibile avverso la decisione di primo grado è l'appello, la proposizione immediata del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza o infondatezza dei motivi di merito.
- La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dal regime processuale della controversia e dalle eventuali deroghe espresse; in mancanza di una previsione che escluda l'appello, vale la regola generale della doppia impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per errata scelta del mezzo di impugnazione, restano assorbite le censure di merito sulla sanzione, sulla prescrizione, sulla contestazione e sul ne bis in idem.
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