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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17054/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione delle ricorrenti alla decisione che aveva negato la revoca della confisca del terzo piano di un'unità immobiliare in località Fontanelle di Catona. La confisca era stata disposta ex art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992) nei confronti di Alfonso Molinetti, coniuge di Filippa Praticò, condannato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Le ricorrenti sostenevano che il cespite era proprietà ereditaria del padre Pasquale Praticò, finanziato da proventi derivanti da evasione fiscale dell'attività di tassista, e quindi non riconducibile al Molinetti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili e ha confermato la decisione della Corte d'assise d'appello che, giudicando in sede di rinvio, aveva ritenuto provata la fittizietà dell'intestazione e la sostanziale disponibilità dell'immobile da parte della famiglia Molinetti. La Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice del merito aveva adeguatamente motivato, valorizzando elementi quali: la domanda di condono edilizio presentata a nome della moglie, le date di costruzione (struttura portante 1991-1992), il perdurare dello stato di rustico fino al 1996, la trascrizione catastale nel 2000 a nome di Filippa, la quantificazione dei costi di realizzazione (circa euro 36.000), la insufficienza dei redditi dichiarati dal padre Praticò rispetto all'investimento immobiliare e la materiale disponibilità del bene da parte della moglie del Molinetti. La Cassazione ha quindi ritenuto che l'onere probatorio a carico dell'accusa era stato soddisfatto e che le argomentazioni difensive non erano idonee a scalfire le conclusioni. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992, conv. con L. n. 356/1992

    citato come base normativa della confisca

    prevede la confisca per sproporzione patrimoniale e introduce la presunzione relativa di illecita accumulazione; la Corte precisa che tale presunzione non opera automaticamente per beni formalmente intestati a terzi estranei, ricadendo sull'accusa l'onere di dimostrare l'interposizione fittizia

  • art. 416-bis cod. pen.

    citato come reato commesso da Alfonso Molinetti

    reato di associazione mafiosa la cui condanna giustifica l'applicazione delle misure ablative speciali previste dalla disciplina citata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per le conseguenze economiche

    consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicato per liquidare 3.000 euro a carico delle ricorrenti

  • L. n. 724/1994 (condono edilizio)

    richiamata in motivazione difensiva e valutata dal giudice

    gli atti di richiesta di condono costituiscono elementi amministrativi utili alla ricostruzione della disponibilità materiale e delle iniziative legate all'immobile

Massime di principio

  • Quando un bene è formalmente intestato a un terzo estraneo, la presunzione relativa di illecita accumulazione non opera automaticamente: grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'interposizione fittizia.
  • Il terzo intestatario non è tenuto a provare positivamente la lecita origine del proprio patrimonio; deve però allegare circostanze serie e verificabili contrarie all'accusa.
  • Il giudice deve motivare in modo puntuale e articolato le ragioni per ritenere l'interposizione fittizia, indicando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, nel loro insieme, costituiscano prova indiretta della disponibilità effettiva del bene da parte del condannato.
  • Elementi utili a sostenere l'ipotesi di fittizietà includono: iniziative amministrative (es. domande di condono), congruità temporale tra costruzione e disponibilità, ritardi nella registrazione catastale, sproporzione tra redditi dichiarati e investimento immobiliare, materiale disponibilità del bene da parte del soggetto condannato, mancanza di tracce documentali convincenti sulla fonte dei fondi dichiarati.
  • La semplice parentela o l'abitudine familiare a destinare piani o unità abitative ai figli non escludono la possibilità di accertare un'interposizione fittizia se le evidenze economiche risultano incompatibili con la capacità di spesa del terzo.
  • La detenzione o l'esecuzione di misure cautelari a carico del condannato in epoca anteriore alla costruzione dell'immobile non esclude di per sé la configurabilità della confisca se emergono elementi che dimostrano la disponibilità effettiva del bene.
  • La sproporzione tra risorse dichiarate e valore dell'investimento è solo uno degli elementi e va valutata in combinazione con altri indizi concreti; da sola non determina automaticamente l'illiceità.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la Corte verifica la correttezza del percorso logico-argomentativo del giudice del merito: motivazioni ricche di indici concreti e coerenti sono difficilmente sindacabili come mera ripetizione di argomentazioni già censurate.

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