Regolamento (UE) 2026/97
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/97 della Commissione, del 9 gennaio 2026, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione interviene a seguito di nuovi focolai in Lettonia e Lituania e di ulteriori sviluppi epidemiologici in numerosi Stati membri, con l’obiettivo di adeguare le misure di controllo al rischio effettivo di diffusione. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento 2023/594 e si applica immediatamente dopo la pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto, ai fini dell’adozione di misure speciali di controllo della peste suina africana. Riguarda i suini detenuti e selvatici e incide sui movimenti di animali e prodotti di origine suina all’interno dell’Unione e verso paesi terzi; l’aggiornamento è motivato da nuovi focolai e dall’evoluzione epidemiologica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/97 della Commissione, del 9 gennaio 2026, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Il regolamento aggiorna la disciplina europea delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, incidendo sull’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’intervento è giustificato dall’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e, in particolare, da nuovi focolai notificati in Lettonia e Lituania; la Commissione sottolinea l’esigenza di adottare misure proporzionate al rischio e applicabili con urgenza.
Contesto e finalità
La peste suina africana è descritta come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e che può avere gravi conseguenze per la popolazione animale e per la redditività degli allevamenti, anche per effetto delle restrizioni ai movimenti di animali e prodotti e dell’impatto sulle esportazioni. Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, che costituisce la base giuridica dell’atto di esecuzione.
Rapporto con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo per la PSA e prevede la classificazione delle aree in zone soggette a restrizioni I, II e III negli allegati I e II. Il presente atto non introduce un nuovo sistema, ma sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento del 2023, aggiornando l’elenco delle aree soggette a restrizioni in funzione dei dati epidemiologici più recenti.
Criteri utilizzati per la delimitazione delle zone
La Commissione afferma che la definizione e la revisione delle zone devono basarsi:
- sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate;
- sulla situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato;
- sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia.
Inoltre, la delimitazione è effettuata tenendo conto degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della PSA nell’Unione, delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Aggiornamenti conseguenti ai nuovi focolai in Lettonia e Lituania
I considerando danno rilievo a due nuovi focolai, entrambi in suini detenuti:
- in Lettonia, nella contea di Augšdaugava;
- in Lituania, nella contea di Šiauliai.
Per entrambe le aree, già collocate in zona soggetta a restrizioni II, la Commissione dispone il passaggio alla zona soggetta a restrizioni III e la conseguente ridefinizione dei confini delle zone II e III, per rafforzare il contenimento del rischio.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
L’allegato del regolamento sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 con un elenco molto esteso delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Le delimitazioni riguardano, tra gli altri, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania, con descrizioni territoriali di dettaglio che possono riferirsi a:
- interi Stati, regioni o distretti;
- province, comuni, città, municipalità o frazioni;
- porzioni di territorio delimitate da infrastrutture viarie o ferroviarie, fiumi, confini amministrativi e altre linee geografiche.
Per l’Italia, ad esempio, le zone soggette a restrizioni I e II comprendono numerosi comuni e porzioni di provincia in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e altre regioni; per la Germania sono elencate estese porzioni di Länder quali Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg e Nordrhein-Westfalen. Anche gli altri Stati membri interessati vedono una ridefinizione puntuale delle aree con livelli di restrizione differenziati.
Entrata in vigore, obbligatorietà e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la formula tipica dei regolamenti UE: l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Indicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori del settore suinicolo, i consulenti e gli studi professionali, l’impatto principale del regolamento consiste nella necessità di verificare se aziende, stabilimenti, terreni di caccia o territori di competenza ricadano nelle nuove zone I, II o III. La classificazione aggiornata può incidere su movimentazione di animali, prodotti, biosicurezza, pianificazione aziendale e rapporti commerciali, in particolare nelle aree transfrontaliere e nei territori soggetti a restrizioni rafforzate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne consegue la nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in una pluralità di Stati membri.
Motivazione sanitaria e criteri di delimitazione
I considerando richiamano la natura altamente contagiosa della peste suina africana, i suoi effetti sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti. La ridefinizione delle zone si fonda sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla PSA e sulle norme internazionali WOAH, tenendo conto delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.
Nuove classificazioni territoriali in Lettonia e Lituania
Il regolamento evidenzia specificamente nuovi focolai in suini detenuti in Lettonia (contea di Augšdaugava) e in Lituania (contea di Šiauliai), con conseguente innalzamento del livello di rischio. Le aree interessate, inizialmente incluse nella zona soggetta a restrizioni II, sono riclassificate in zona III e ne sono ridefiniti i confini.
Contenuto sostitutivo dell’allegato: zone I, II e III
L’allegato sostitutivo elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e altri Stati membri. Le delimitazioni sono espresse per regioni, province, comuni, distretti, quartieri o, in alcuni casi, per porzioni territoriali definite da strade, ferrovie, fiumi e altri riferimenti geografici.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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