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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/97

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/97 della Commissione, del 9 gennaio 2026, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32026R0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione interviene a seguito di nuovi focolai in Lettonia e Lituania e di ulteriori sviluppi epidemiologici in numerosi Stati membri, con l’obiettivo di adeguare le misure di controllo al rischio effettivo di diffusione. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento 2023/594 e si applica immediatamente dopo la pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto, ai fini dell’adozione di misure speciali di controllo della peste suina africana. Riguarda i suini detenuti e selvatici e incide sui movimenti di animali e prodotti di origine suina all’interno dell’Unione e verso paesi terzi; l’aggiornamento è motivato da nuovi focolai e dall’evoluzione epidemiologica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/97 della Commissione, del 9 gennaio 2026, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Il regolamento aggiorna la disciplina europea delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, incidendo sull’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’intervento è giustificato dall’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e, in particolare, da nuovi focolai notificati in Lettonia e Lituania; la Commissione sottolinea l’esigenza di adottare misure proporzionate al rischio e applicabili con urgenza.

Contesto e finalità

La peste suina africana è descritta come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e che può avere gravi conseguenze per la popolazione animale e per la redditività degli allevamenti, anche per effetto delle restrizioni ai movimenti di animali e prodotti e dell’impatto sulle esportazioni. Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, che costituisce la base giuridica dell’atto di esecuzione.

Rapporto con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo per la PSA e prevede la classificazione delle aree in zone soggette a restrizioni I, II e III negli allegati I e II. Il presente atto non introduce un nuovo sistema, ma sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento del 2023, aggiornando l’elenco delle aree soggette a restrizioni in funzione dei dati epidemiologici più recenti.

Criteri utilizzati per la delimitazione delle zone

La Commissione afferma che la definizione e la revisione delle zone devono basarsi:

  • sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate;
  • sulla situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato;
  • sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia.

Inoltre, la delimitazione è effettuata tenendo conto degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della PSA nell’Unione, delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Aggiornamenti conseguenti ai nuovi focolai in Lettonia e Lituania

I considerando danno rilievo a due nuovi focolai, entrambi in suini detenuti:

  • in Lettonia, nella contea di Augšdaugava;
  • in Lituania, nella contea di Šiauliai.

Per entrambe le aree, già collocate in zona soggetta a restrizioni II, la Commissione dispone il passaggio alla zona soggetta a restrizioni III e la conseguente ridefinizione dei confini delle zone II e III, per rafforzare il contenimento del rischio.

Contenuto dell’allegato sostitutivo

L’allegato del regolamento sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 con un elenco molto esteso delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Le delimitazioni riguardano, tra gli altri, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania, con descrizioni territoriali di dettaglio che possono riferirsi a:

  • interi Stati, regioni o distretti;
  • province, comuni, città, municipalità o frazioni;
  • porzioni di territorio delimitate da infrastrutture viarie o ferroviarie, fiumi, confini amministrativi e altre linee geografiche.

Per l’Italia, ad esempio, le zone soggette a restrizioni I e II comprendono numerosi comuni e porzioni di provincia in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e altre regioni; per la Germania sono elencate estese porzioni di Länder quali Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg e Nordrhein-Westfalen. Anche gli altri Stati membri interessati vedono una ridefinizione puntuale delle aree con livelli di restrizione differenziati.

Entrata in vigore, obbligatorietà e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la formula tipica dei regolamenti UE: l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Indicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori del settore suinicolo, i consulenti e gli studi professionali, l’impatto principale del regolamento consiste nella necessità di verificare se aziende, stabilimenti, terreni di caccia o territori di competenza ricadano nelle nuove zone I, II o III. La classificazione aggiornata può incidere su movimentazione di animali, prodotti, biosicurezza, pianificazione aziendale e rapporti commerciali, in particolare nelle aree transfrontaliere e nei territori soggetti a restrizioni rafforzate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne consegue la nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in una pluralità di Stati membri.

Motivazione sanitaria e criteri di delimitazione

I considerando richiamano la natura altamente contagiosa della peste suina africana, i suoi effetti sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti. La ridefinizione delle zone si fonda sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla PSA e sulle norme internazionali WOAH, tenendo conto delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.

Nuove classificazioni territoriali in Lettonia e Lituania

Il regolamento evidenzia specificamente nuovi focolai in suini detenuti in Lettonia (contea di Augšdaugava) e in Lituania (contea di Šiauliai), con conseguente innalzamento del livello di rischio. Le aree interessate, inizialmente incluse nella zona soggetta a restrizioni II, sono riclassificate in zona III e ne sono ridefiniti i confini.

Contenuto sostitutivo dell’allegato: zone I, II e III

L’allegato sostitutivo elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e altri Stati membri. Le delimitazioni sono espresse per regioni, province, comuni, distretti, quartieri o, in alcuni casi, per porzioni territoriali definite da strade, ferrovie, fiumi e altri riferimenti geografici.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremovimentazione di animali e prodotti di origine animalemercato internocommercio estero

Testo integrale

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