Regolamento (UE) 2026/65
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/65 della Commissione, del 6 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha concluso il riesame in previsione della scadenza confermando che, in assenza di misure, il dumping e il pregiudizio per l’industria dell’Unione sarebbero probabilmente persistiti o reiterati. Sulla base di dati disponibili, di informazioni verificate e dell’esame dell’interesse dell’Unione, ha quindi mantenuto e reso definitivi i dazi antidumping sull’UAN proveniente da Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti. Il regolamento fissa importi specifici per tonnellata, con aliquote individuali per alcune società note e un dazio residuale per tutte le altre importazioni di ciascun paese.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN) originari di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, attualmente classificati al codice NC 3102 80 00, originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America. Incide su importatori, esportatori/produttori esteri e operatori doganali degli Stati membri; per la Russia prevede aliquote individuali subordinate a una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. Non disciplina altri prodotti né importazioni di diversa origine, salvo l’aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie dei tre paesi interessati.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di UAN originario di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che la cessazione delle misure avrebbe verosimilmente comportato la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione, tenendo conto anche dell’interesse dell’Unione.
Contesto procedurale
Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688; una successiva domanda di sospensione dei dazi era stata respinta con decisione di esecuzione (UE) 2022/2070. Il riesame è stato aperto l’8 ottobre 2024 sulla base di elementi di prova ritenuti sufficienti, e ha riguardato il periodo 1º luglio 2023 - 30 giugno 2024 per il dumping, nonché il periodo 1º gennaio 2021 - fine del periodo dell’inchiesta di riesame per l’analisi del pregiudizio.
Ambito oggettivo e prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale: miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale (UAN), classificati al codice NC 3102 80 00. La Commissione conferma che si tratta di un prodotto unico, omogeneo, con le medesime caratteristiche fisiche e chimiche essenziali, indipendentemente dal tenore di azoto.
Dumping: Russia
Per la Russia, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori e ha utilizzato i dati disponibili. Il valore normale è stato stimato in 165 EUR/tonnellata e il prezzo all’esportazione in 135 EUR/tonnellata; dal confronto è emerso un margine di dumping del 16,7 % rispetto al valore CIF, con ulteriori evidenze che avrebbero prodotto un differenziale ancora più elevato in ipotesi di valore normale costruito basato sul gas naturale. La Commissione ha inoltre evidenziato ampia capacità produttiva non utilizzata e forte attrattiva del mercato UE.
Dumping: Trinidad e Tobago
Per Trinidad e Tobago, la Commissione ha rilevato l’assenza di vendite interne rilevanti e ha costruito il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, lettera b), del regolamento di base. Poiché MHTL esportava nell’Unione tramite un importatore collegato, il prezzo all’esportazione è stato determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, con aggiustamenti per costi post-importazione, diluizione e mescolamento. Il margine di dumping è risultato pari al 35,1 %.
Dumping: Stati Uniti
Per gli Stati Uniti, il produttore esportatore collaborante CFI ha consentito un’analisi basata su vendite interne rappresentative e su prezzi di esportazione diretti ad acquirenti indipendenti. Il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno; il margine di dumping è risultato pari al 52,2 %.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione ha riscontrato una forte contrazione dell’industria dell’Unione: produzione, vendite, quota di mercato, redditività, flussi di cassa e occupazione sono peggiorati sensibilmente nel periodo in esame. Le importazioni dei tre paesi interessati sono aumentate in volume e quota di mercato, con undercutting significativo e pressione sui prezzi; le importazioni da altri paesi terzi, il calo delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento dei costi di produzione e la diminuzione del consumo UE non sono stati ritenuti fattori idonei a spezzare il nesso causale principale con le importazioni oggetto di dumping.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non fosse contrario all’interesse dell’Unione. Ha valorizzato la necessità di preservare una base produttiva europea, posti di lavoro, capacità di investimento e condizioni di concorrenza eque, ritenendo che l’impatto sulle aziende agricole e sugli importatori non superi il beneficio complessivo per l’industria dell’Unione e per l’equilibrio del mercato.
Misure finali e applicazione doganale
L’articolo 1 istituisce dazi antidumping definitivi in importi fissi per tonnellata, differenziati per società e paese, con codici TARIC specifici. Per le società russe che beneficiano di aliquote individuali è obbligatoria una fattura commerciale contenente la dichiarazione prescritta; in difetto, si applica l’aliquota residuale. Si applicano inoltre, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
Il regolamento adotta le conclusioni di un riesame ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene le misure antidumping esistenti, ritenendo accertati persistenza del dumping, persistenza del pregiudizio e assenza di motivi contrari all’interesse dell’Unione.
Prodotto interessato e origine
Il prodotto interessato è l’UAN (miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale), codice NC 3102 80 00, originario di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono stabiliti importi fissi per tonnellata: Russia: 42,47 EUR/t per PJSC Acron (TARIC C500), 27,77 EUR/t per Azot (C501), 27,77 EUR/t per Nevinnomyssky Azot (C504) e 42,47 EUR/t per tutte le altre importazioni (C999); Trinidad e Tobago: 22,24 EUR/t per Methanol Holdings (Trinidad) Limited (C502) e 22,24 EUR/t per tutte le altre importazioni (C999); USA: 29,48 EUR/t per CF Industries Holdings, Inc. (C503) e 29,48 EUR/t per tutte le altre importazioni (C999).
Condizione per l’applicazione delle aliquote individuali russe
Le aliquote individuali russe si applicano solo previa presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta sul produttore, sul volume esportato e sulla completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio residuale per tutte le altre importazioni originarie della Russia.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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