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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/59

Regolamento delegato (UE) 2026/59 della Commissione, del 6 gennaio 2026, che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1o settembre 2007

Normativa europea32026R0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per consentire, a determinate condizioni, l’ingresso nell’Unione di scatole di munizioni in legno provenienti dagli Stati Uniti e fabbricate prima del 1° settembre 2007. La Commissione conferma che le condizioni già sperimentate con il regolamento delegato (UE) 2022/1456 sono idonee a mantenere il rischio fitosanitario a un livello accettabile. Il testo disciplina nel dettaglio notifiche preventive, controlli delle autorità competenti, regole di immagazzinamento e trasporto, nonché comunicazioni periodiche sulle importazioni e sulle non conformità. La deroga ha durata limitata e cessa di produrre effetti dal 31 dicembre 2030.

Deroga temporanea alle condizioni fitosanitarie UE per l’importazione di scatole di munizioni in legno originarie degli Stati Uniti, sotto controllo del Dipartimento della difesa USA, fabbricate prima del 1° settembre 2007.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole in uso per il trasporto di munizioni, originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti e fabbricate prima del 1° settembre 2007. La deroga opera solo se sono rispettate le condizioni stabilite dal regolamento e dall’allegato; restano rilevanti gli obblighi di notifica, controllo, immagazzinamento e spostamento. Non si applica oltre il 31 dicembre 2030.

Deroga alle condizioni fitosanitarie per scatole di munizioni in legno originarie degli Stati Uniti

Il regolamento delegato (UE) 2026/59 della Commissione introduce una deroga mirata all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. La deroga riguarda esclusivamente le scatole di munizioni in legno fabbricate prima del 1° settembre 2007, originarie degli Stati Uniti d’America e sotto il controllo del Dipartimento della difesa statunitense, con l’obiettivo di consentirne l’introduzione nell’Unione in condizioni ritenute compatibili con la protezione fitosanitaria.

La Commissione richiama il precedente regolamento delegato (UE) 2022/1456, ormai scaduto il 31 luglio 2025, e afferma che le condizioni già sperimentate risultano sufficienti a ridurre a livello accettabile il rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione. La deroga è dunque mantenuta, ma accompagnata da obblighi di controllo e tracciabilità rafforzati.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica al materiale da imballaggio in legno in forma di scatole usate per il trasporto di munizioni. Sono interessate soltanto le scatole:

  • originarie degli Stati Uniti d’America;
  • sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti;
  • fabbricate prima del 1° settembre 2007.

L’esenzione opera solo se sono rispettate tutte le prescrizioni del regolamento e quelle dell’allegato. In difetto, resta applicabile la disciplina generale dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Obbligo di notifica preventiva

L’articolo 2 impone un obbligo di notifica ex ante all’importatore. Almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione prevista nel territorio dell’Unione, l’importatore deve informare:

  • le autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata;
  • le autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, se diverso dal punto d’entrata.

La notifica deve contenere:

  • la data prevista di introduzione;
  • un inventario della partita con identificazione delle scatole;
  • nome e indirizzo dell’importatore;
  • indirizzo del punto d’entrata;
  • indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, se diverso.

Controlli ufficiali sulle partite

Le autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata devono verificare:

  • la presenza e completezza del documento di cui all’allegato, punto 7);
  • la conformità di un campione rappresentativo della partita ai requisiti sui marchi, sulle scatole riparate, sull’assenza di corteccia e sul tenore di umidità.

Se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto d’entrata, il controllo è effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro di tale primo luogo di immagazzinamento.

Immagazzinamento e spostamento

Prima e dopo i controlli, le scatole devono restare immagazzinate in edifici chiusi. Eventuali spostamenti sono consentiti soltanto:

  • in contenitori chiusi, oppure
  • in un involucro a protezione completa.

La disposizione mira a prevenire esposizioni o contaminazioni che possano aumentare il rischio fitosanitario.

Gestione delle non conformità e reporting

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni partita non conforme alle condizioni dell’allegato entro tre giorni lavorativi dal momento in cui l’autorità competente viene a conoscenza della non conformità.

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri:

  • il numero di partite introdotte nel proprio territorio;
  • una relazione sui controlli effettuati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.

Condizioni tecniche dell’allegato

L’allegato definisce i requisiti sostanziali che le scatole devono rispettare. In particolare, devono:

  • recare un marchio che attesti la fabbricazione entro il 31 agosto 2007;
  • recare un marchio che indichi il trattamento con un agente di conservazione del legno approvato dall’EPA statunitense;
  • se riparate dopo la fabbricazione, utilizzare per la riparazione legno conforme all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
  • essere realizzate in legno completamente scortecciato, oppure contenere solo frammenti di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati, con i limiti dimensionali previsti;
  • presentare un tenore di umidità non superiore al 20%;
  • essere state immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in involucro a protezione completa;
  • essere accompagnate da un documento rilasciato dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti che attesti la conformità ai punti 4), 5) e 6).

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La deroga è temporanea: il regolamento cessa di avere effetto dal 31 dicembre 2030, così da consentire il riesame dell’efficacia delle misure adottate e del rischio fitosanitario connesso a tali importazioni.

Disposizioni principali

Deroga alla disciplina generale sui materiali da imballaggio in legno

L’articolo 1 esenta le scatole di munizioni in legno, originarie degli Stati Uniti, sotto controllo del Dipartimento della difesa USA e fabbricate prima del 1° settembre 2007, dalle prescrizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, purché siano rispettate le condizioni del regolamento e dell’allegato.

Notifica preventiva all’importazione

L’importatore deve notificare almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione della partita sia alle autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata, sia a quelle del primo luogo di immagazzinamento se diverso dal punto d’entrata. La notifica deve contenere data prevista di introduzione, inventario della partita, nome e indirizzo dell’importatore, indirizzo del punto d’entrata e, se del caso, del primo luogo di immagazzinamento.

Controlli fitosanitari delle autorità competenti

Le autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata controllano la presenza e completezza del documento previsto dall’allegato, punto 7, e verificano su un campione rappresentativo la conformità ai requisiti relativi ai marchi, alle scatole riparate, all’assenza di corteccia e al tenore di umidità. Se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto d’entrata, il controllo è effettuato dalle autorità competenti di tale Stato membro.

Immagazzinamento e spostamento delle scatole

Prima e dopo i controlli, le scatole devono restare immagazzinate in edifici chiusi. Qualsiasi spostamento è consentito solo in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.

Comunicazione delle non conformità

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni partita non conforme alle condizioni dell’allegato entro tre giorni lavorativi da quando l’autorità competente viene a conoscenza della non conformità.

Relazione annuale sulle importazioni e sui controlli

Entro il 31 gennaio di ogni anno, lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sul numero di partite introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Durata della deroga e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è più in vigore dal 31 dicembre 2030.

Condizioni tecniche dell’allegato

L’allegato richiede che le scatole siano marcate come fabbricate entro il 31 agosto 2007 e come trattate con un agente di conservazione del legno approvato dall’agenzia EPA degli Stati Uniti; che, se riparate, il legno di riparazione rispetti l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; che il legno sia completamente scortecciato o presenti solo piccoli frammenti di corteccia entro i limiti dimensionali indicati; che l’umidità non superi il 20%; che siano state immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o involucro protettivo; e che siano accompagnate da un documento del Dipartimento della difesa USA attestante la conformità ai punti 4), 5) e 6).

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazionimateriale da imballaggio in legnocontrolli ufficialinotifiche amministrative

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