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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/112

Regolamento (UE) 2026/112 della Commissione, del 9 gennaio 2026, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 8 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola

Normativa europea32026R0112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2025 assegnato alla Spagna per lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 8 e dispone la conseguente chiusura delle attività di pesca per la flotta interessata. Dal 11 maggio 2025 sono vietate le operazioni di pesca di tale stock da parte di pescherecci spagnoli, ferme restando alcune attività successive per catture già effettuate e la disciplina delle catture non intenzionali. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Chiusura delle attività di pesca della razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione della zona 8 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna, per esaurimento del contingente 2025.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna che operano sulle catture dello stock di razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione della zona 8. Produce effetti sul contingente di pesca assegnato alla Spagna per il 2025 e sulla gestione delle catture effettuate in tale area; non disciplina altri stock o altre flotte. La chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato (11.5.2025) e il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Chiusura della pesca della razza ondulata nella zona 8 per la flotta spagnola

Il regolamento della Commissione (UE) 2026/112 del 9 gennaio 2026 interviene nell’ambito della gestione annuale dei contingenti di pesca e dà atto dell’avvenuto esaurimento della quota 2025 attribuita alla Spagna per lo stock di razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione della zona 8. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, e si collega alla fissazione dei contingenti operata dal regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna che pescano lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 8. La chiusura è limitata a quello specifico stock, a quella specifica zona e al contingente assegnato per il 2025 alla Spagna. Non emergono ulteriori estensioni ad altre specie, ad altre zone o ad altre flotte.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2025 alla Spagna per lo stock indicato si considera esaurito dalla data fissata nell’allegato, cioè l’11 maggio 2025. La qualificazione di esaurimento del contingente costituisce il presupposto giuridico della chiusura delle attività di pesca disciplinate dal regolamento.

Divieti di pesca e attività connesse

L’articolo 2, paragrafo 1, introduce il divieto di pescare lo stock di razza ondulata da parte dei pescherecci spagnoli interessati a decorrere dalla data di chiusura. Il divieto è formulato in modo ampio e include anche le attività preparatorie e strumentali alla cattura, vale a dire:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi da pesca;
  • la posa degli attrezzi da pesca;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Attività consentite per catture anteriori alla chiusura

L’articolo 2, paragrafo 2, salva le operazioni relative a pesci e prodotti della pesca già catturati prima della data di chiusura. Per tali catture restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco.

Catture non intenzionali e obblighi di gestione

L’articolo 2, paragrafo 3, disciplina le catture accidentali dello stock interessato: esse devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La disposizione richiama quindi il meccanismo della politica comune della pesca applicabile alle catture non intenzionali.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento nazionale senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2025 alla Spagna per lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 8 deve ritenersi esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia l’11.5.2025.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna le attività di pesca dello stock interessato dalla data stabilita nell’allegato. Il divieto comprende espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Trattamento delle catture precedenti alla chiusura

L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati dallo stock interessato, purché tali catture siano state effettuate prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali e imputazione al contingente

L’articolo 2, paragrafo 3, prevede che le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati siano salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e conservazione delle risorse ittichequote e contingenti di pesca

Testo integrale

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