Sentenza del 16/07/2019 n. 3127 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Agenzia aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e assoggettato a imposta di euro 4.184,00 gli assegni periodici ricevuti dal coniuge per euro 21.600,00. La contribuente ha sostenuto di avere diritto a detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia pari a euro 5.790,00, superiori all'imposta richiesta. L'Ufficio ha sostenuto che tali detrazioni non potessero essere utilizzate perché non erano state indicate in una dichiarazione, che era stata omessa, e che al più avrebbero potuto formare oggetto di una successiva richiesta di rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso e annullato l'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto la possibilità di utilizzare le detrazioni anche nel giudizio, poiché il credito era effettivo, documentato mediante fatture e bonifici e non contestato dall'Ufficio. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del diritto della contribuente, che i pagamenti fossero stati effettuati dall'ex coniuge, poiché la detrazione non utilizzata dal precedente proprietario si era trasferita all'acquirente ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, TUIR. L'omessa dichiarazione resta comunque sanzionabile, ma le relative sanzioni erano già state definite dalla contribuente. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina la liquidazione dell'imposta mediante accertamento parziale o automatizzato; nel caso concreto l'imposta sugli assegni periodici è stata liquidata in euro 4.184,00.
Art. 16-bis, comma 8, del TUIR
La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia non utilizzata dal precedente proprietario si trasferisce all'acquirente dell'immobile.
La contribuente ha potuto beneficiare delle rate residue della detrazione, anche se le spese erano state materialmente pagate dall'ex coniuge e precedente proprietario, perché la detrazione non era stata utilizzata da quest'ultimo ed era riferita all'immobile trasferito.
Legge n. 449/1997
È richiamata in relazione alla disciplina delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio; l'Agenzia ne proponeva un'interpretazione restrittiva, non condivisa dal giudice.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 12 maggio 2000
Secondo la prassi richiamata dall'Ufficio, in caso di mancata indicazione in dichiarazione di spese detraibili il contribuente potrebbe chiedere il rimborso delle detrazioni non fruite. Il giudice ha ritenuto applicabile un principio più favorevole, consentendo la valorizzazione del credito nel contraddittorio o nel giudizio.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2013
Conferma, secondo la sentenza, la possibilità di dimostrare in contraddittorio l'esistenza effettiva del credito, così da porre il contribuente in una situazione equivalente a quella che avrebbe avuto presentando correttamente la dichiarazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 17757/2016 e n. 17758/2016; Cassazione, sentenza n. 4400/2018
Se sussistono i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione e il credito è effettivo e non contestato, può bastare che il contribuente documenti tali requisiti in sede di contraddittorio o di contenzioso.
Occorre distinguere tra requisiti sostanziali e adempimenti formali. Una violazione formale, come l'omessa indicazione del credito in dichiarazione, non può annullare un diritto effettivamente spettante quando il contribuente ne dimostri documentariamente i presupposti.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione può comportare sanzioni, ma non necessariamente fa perdere un credito o una detrazione effettivamente spettante, se il contribuente ne dimostra in giudizio i requisiti sostanziali.
- Le detrazioni non indicate nella dichiarazione possono, in determinate circostanze, essere fatte valere nel contraddittorio con l'Amministrazione o nel processo tributario, soprattutto quando sono documentate e non contestate.
- Il giudice tributario può verificare direttamente l'esistenza del credito e utilizzarlo per ridurre o annullare l'imposta richiesta, purché il credito sia sorto legittimamente e sia provato con documenti idonei.
- Il contribuente deve conservare fatture, bonifici, titoli di proprietà e ogni documento utile a dimostrare sia il sostenimento della spesa sia il diritto alla detrazione.
- Per le detrazioni edilizie, le rate residue possono trasferirsi all'acquirente dell'immobile quando il precedente proprietario non le abbia utilizzate, anche se i pagamenti originari siano stati effettuati dal precedente proprietario.
- Il riconoscimento della detrazione non elimina automaticamente le sanzioni connesse all'omessa dichiarazione: imposta e sanzioni sono profili distinti.
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