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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39172/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa di SARICA ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria. In primo grado il Tribunale aveva riqualificato alcuni capi ai sensi dell'art.73, comma 5, dPR 309/90 e aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione (ad eccezione del capo 2, per il quale era stata pronunciata assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato"). L'appellante contestava esclusivamente la statuizione con la quale il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti all'autorità prefettizia ai sensi dell'art.75 dPR 309/90, sostenendo che tale atto configurava un'anticipazione di possibile responsabilità amministrativa e che, pertanto, sussisteva un interesse concreto all'impugnazione (anche in ragione della possibile prescrizione degli illeciti amministrativi relativi ai fatti del 2009). Lamentava violazione delle norme sull'interesse all'impugnazione e sul contraddittorio (artt. 58, 591, 178 lett. c) e 179 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'imputato non avesse interesse concreto e attuale all'impugnazione perché non aveva contestato la formula assolutoria relativa al capo 2 né l'accertamento della detenzione per uso personale; aveva invece impugnato solo la misura di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, che la Corte ha qualificato come mero atto di partecipazione e non come accertamento di illecito amministrativo. Inoltre non risultava instaurato alcun procedimento amministrativo né vi era una determinazione amministrativa da impugnare; l'interesse ad impugnare sussiste solo se è in concreto lesa la posizione giuridica del ricorrente (es. quando la illiceità amministrativa è controversa o si chiede una formula più favorevole). Per questi motivi la Corte ha confermato l'inammissibilità dell'appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.581 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento procedurale nell'ambito dell'inammissibilità dell'appello; in relazione alla decisione di merito che ha dichiarato l'inammissibilità genetica del gravame.

  • art.591 cod. proc. pen.

    Usato per motivare la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse all'impugnazione (interesse concreto e attuale a conseguire utilità processuale).

  • art.58 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alle regole sull'interesse all'impugnazione e sul contraddittorio, invocato dalla difesa come violato.

  • art.178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa tra le norme procedurali pertinenti all'impugnazione; la Corte non ha dato rilievo concreto alla pretesa violazione.

  • art.179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle conseguenze processuali; non ha trovato accoglimento nella valutazione della Corte circa l'interesse all'impugnazione.

  • dPR 309/1990 art.73

    Norma sostanziale penalistica richiamata per la riqualificazione dei fatti (detenzione di stupefacenti) e per la distinzione tra detenzione per uso personale e reato di spaccio.

  • dPR 309/1990 art.75

    Regola la possibile trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e le relative competenze e garanzie. La Corte ha interpretato la disposizione come consentire all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti come mera comunicazione; le valutazioni e le eventuali sanzioni restano nella discrezionalità dell'autorità amministrativa e possono essere impugnate successivamente nei relativi gradi/ambiti.

Massime di principio

  • La trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa ai sensi dell'art.75 dPR 309/90 è, in linea generale, un atto di partecipazione/comunicazione e non costituisce di per sé accertamento definitivo di responsabilità amministrativa.
  • Per avere interesse ad impugnare una statuizione giudiziale occorre un interesse concreto e attuale: non è sufficiente la mera eventualità che un'autorità amministrativa possa in futuro aprire un procedimento.
  • Il ricorrente conserva titolo ad impugnare quando contesta l'accertamento della responsabilità (o chiede una formula assolutoria più favorevole) o quando la illiceità amministrativa sia già controversa per ragioni come la depenalizzazione senza norme transitorie.
  • Gli effetti di eventuali provvedimenti amministrativi trasmessi all'esito del processo penale possono essere neutralizzati dal soggetto interessato tramite i rimedi previsti dall'ordinamento amministrativo e giurisdizionale una volta che il procedimento amministrativo sia effettivamente instaurato.
  • La giurisprudenza di legittimità tutela l'interesse all'impugnazione in casi particolari (es. depenalizzazioni senza disposizioni transitorie o richiesta di formula più favorevole); al di fuori di tali ipotesi la dichiarazione di trasmissione degli atti difficilmente giustifica un interesse processuale attuale.

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