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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36966/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza n. 42611/24 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (24/10/2024), lamentando un errore percettivo nel leggere il contenuto dell'imputazione. Sosteneva che la sentenza aveva attribuito alla Zambelli il concorso in tutto il capo A) (traffico illecito di rifiuti, art. 452 quaterdecies c.p.), mentre in realtà la sua responsabilità riguarderebbe solo quattro sottocapi (A2, A6, A17, A24) e che per due di essi era stata assolta; inoltre censurava che la Corte di cassazione non avrebbe risposto alle doglianze sulla mancata correlazione tra imputazione e sentenza e avrebbe dato per acquisito, senza riscontro, l'accertamento circa la consapevolezza dell'uso dei certificati per coprire illeciti pregresse.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non configurino l'errore di fatto rimesso all'art. 625-bis c.p.p., ma piuttosto censure valutative e motivazionali non sindacabili con il rimedio straordinario. La sentenza impugnata aveva infatti fatto riferimento a risultanze dei giudici di merito (certificati falsi o fittizi, carenza di macchinari nel laboratorio, contatti stabili tra la Zambelli e i principali imputati) non contestate nel ricorso straordinario e ritenute decisivi per dimostrare la partecipazione consapevole della Zambelli all'organizzazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione

    Il rimedio è strettamente limitato ad errori percettivi incontrovertibili nella lettura degli atti di legittimità; non consente la riconsiderazione di valutazioni o motivazioni logiche della Corte di cassazione.

  • art. 452 quaterdecies cod. pen. (già art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

    La condotta contestata alla Zambelli (concorso nell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti) è stata ritenuta integrata dall'asservimento del laboratorio e dalla predisposizione di certificati falsi che agevolavano numerosi trasporti illeciti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per irrogare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per la presentazione di un ricorso ritenuto inammissibile senza giustificato motivo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al criterio di colpa del ricorrente nella determinazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva, chiari e decisivi ("incontrovertibili"), non per contestazioni di valutazioni logiche o motivazionali della Corte di cassazione.
  • Per far valere un "errore di fatto" occorre dimostrare che la Corte di cassazione abbia travisato o omesso atti/risultanze del proprio giudizio in modo oggettivo, non limitarsi a sostenere incongruenze o insufficienze motivazionali.
  • Se la doglianza riguarda la corretta delimitazione dell'imputazione o la mancata correlazione tra capo di imputazione e decisione, il ricorrente deve provare che la Corte ha errato nell'interpretazione documentale del contenuto degli atti, non semplicemente che non condivide le conclusioni applicative.
  • Per contestare la valutazione dell'elemento psicologico (dolo) mediante art. 625-bis, serve dimostrare l'esistenza di fatti incontrovertibili nel fascicolo di legittimità che smentiscano la valutazione dei giudici di merito; mere ipotesi alternative non sono sufficienti.
  • Le doglianze di merito (sulla logicità o completezza della motivazione) vanno proposte nei rimedi ordinari (impugnazioni nei gradi competenti), poiché il rimedio straordinario non costituisce un ulteriore grado di giudizio.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili o infondati può comportare l'imposizione di spese e ammende; pertanto occorre valutare attentamente la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per l'art. 625-bis prima di proporre il rimedio.

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