Cassazione Penale, Sentenza n. 19471/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa: la Corte d'appello ha rilasciato l'assenso all'estensione della consegna basandosi esclusivamente sul verbale di audizione redatto dall'Autorità giudiziaria tedesca (29/12/2022) senza alcun contraddittorio con la difesa; si deduceva inoltre l'assenza di interprete e di difensore al momento dell'audizione e si richiedeva la possibilità di utilizzare la trasmissione audiovisiva ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/41/UE
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte in cui ha ritenuto illegittima la decisione della Corte d'appello adottata senza alcun contraddittorio con la difesa. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (HM e TZ, C-428/21 e C-429/21) e ha stabilito che lo Stato di esecuzione deve disporre di elementi sufficienti e garantire le garanzie del diritto di difesa prima di decidere sull'estensione della consegna; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio conformemente ai criteri indicati. Tuttavia, la Corte ha respinto le censure specifiche relative alla regolarità dell'audizione estera (difensore avvisato che ha rinunciato a presenziare; nulla risultava circa incapacità linguistica), e ha ritenuto infondata l'applicazione della direttiva 2014/41 alla procedura suppletiva passiva di consegna
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 26, comma 3
"successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto... L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna... La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter"
La norma individua i presupposti formali e i limiti (richiamo ai motivi di rifiuto) per rilasciare l'assenso all'estensione della consegna, ma non disciplina le formalità procedurali del contraddittorio nella decisione di estensione
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo), artt. 27 e 28
"qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità... Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza... A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale"
Stabilisce il diritto dell'interessato all'audizione e all'assistenza legale in caso di rinuncia al principio di specialità; impone che lo Stato di esecuzione disponga degli elementi necessari per decidere sull'estensione nel pieno rispetto dei diritti della difesa
Sentenza Corte di Giustizia UE, HM e TZ, C-428/21 e C-429/21 (26/10/2021)
"...una persona consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d'arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione... tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente... Spetta, tuttavia, all'autorità giudiziaria dell'esecuzione aver cura di avere a disposizione elementi sufficienti... e di invitare, eventualmente, l'autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari"
Interpretazione vincolante che richiede allo Stato di esecuzione di garantire, prima di autorizzare l'estensione, informazioni ed elementi tali da tutelare i diritti della difesa; impone il necessario coinvolgimento difensivo e la possibilità di richiedere chiarimenti all'autorità emittente
codice di procedura penale, art. 710 (estensione dell'estradizione)
La Corte ha ritenuto possibile utilizzare la disciplina dell'estensione dell'estradizione (art. 710 c.p.p.) come criterio interpretativo e colmatura delle lacune procedurali nella materia del MAE, nella misura compatibile con la decisione quadro
Direttiva 2014/41/UE, art. 24 (ordine europeo di indagine penale)
Richiamata dal ricorrente ma ritenuta inapplicabile: la direttiva riguarda atti di indagine transfrontalieri e non disciplina la procedura passiva suppletiva di estensione della consegna; dunque non impone in generale l'uso della videoconferenza nel procedimento di estensione
Costituzione, art. 24 e Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 47
Principi costituzionali e sovranazionali che impongono la tutela del diritto di difesa e il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, richiamati dalla Corte per giustificare l'esigenza del contraddittorio
Massime di principio
- L'assenso all'estensione della consegna (MAE) pronunciato dallo Stato di esecuzione richiede che lo Stato di esecuzione disponga di elementi sufficienti per decidere 'con piena cognizione di causa' e nel rispetto dei diritti della difesa; ciò impone un minimo di contraddittorio con la difesa anche se l'interessato è fisicamente nello Stato richiedente
- Le dichiarazioni rese dall'interessato davanti all'autorità dello Stato richiedente possono essere utilizzate nella procedura di estensione se allegate e adeguatamente tradotte, ma non esonerano automaticamente lo Stato di esecuzione dall'accertare la regolarità e la completezza degli elementi probatori
- In assenza di una disciplina nazionale dettagliata, è legittimo colmare il vuoto procedurale facendo riferimento, nei limiti di compatibilità, alla normativa sull'estensione dell'estradizione (art. 710 c.p.p.) e alle garanzie previste dalla decisione quadro e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
- Il diritto di difesa (assistenza legale e, se necessario, interprete) è essenziale e può essere validamente esercitato anche quando l'audizione avviene nello Stato richiedente; tuttavia la rinuncia a tali garanzie, se risultante con chiarezza e volontarietà, può rendere regolare l'assenza del difensore
- La direttiva 2014/41/UE non impone in via generale l'uso della videoconferenza nella procedura suppletiva passiva di estensione della consegna; la possibilità di collegamenti audiovisivi rimane subordinata a norme o accordi che la prevedano
- La decisione di estensione deve comunque essere adottata previa udienza camerale che assicuri la partecipazione della difesa (anche in forma cartolare), e la parte richiesta può proporre rimedi nei termini previsti dalla normativa nazionale (in Italia ricorso per cassazione nei limiti indicati)
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