Cassazione Penale, Sentenza n. 16323/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: si deduceva che la Quinta sezione penale della Cassazione avesse errato nell'esame del quinto motivo del ricorso ordinario, avendo attribuito impropriamente alla posizione di quel motivo la citazione di un precedente (sent. n. 32897/2021) che secondo il ricorrente era contenuta nel quarto motivo; si contestava inoltre la corretta delimitazione del danno risarcibile per il reato fiscale (se debba coincidere con l'intero ammontare dell'imposta evasa o con la diminuzione patrimoniale effettiva) e si lamentava che, dopo la declaratoria di prescrizione del reato penale, non fosse stato svolto alcun autonomo accertamento sugli elementi dell'illecito civile, in presunta violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui il rimedio previsto dall'art. 625-bis riguarda esclusivamente l'errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni e non consente la riesamina di questioni di diritto o valutazioni motivate. La Corte ha ritenuto che le censure proposte attengano a errori di diritto o di giudizio e non a svisti percettivi; pertanto il mezzo straordinario è inidoneo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è finalizzato a correggere un errore di fatto consistente in una svista o equivoco nella percezione degli atti interni del processo; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti fiduciari del giudice di legittimità.
art. 578 c.p.p.
Richiamato nel motivo di impugnazione originario (contestato dal ricorrente), attiene al riconoscimento e quantificazione del danno patrimoniale; la Corte di cassazione ha ritenuto tale materia di merito/diritto non sanabile con il rimedio per errore di fatto.
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale che disciplina la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ossia il reato ascritto al capo 15) verso cui erano dirette le questioni di responsabilità penale e civile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso; ha consentito anche la statuizione di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2021
Citata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di accertamento degli elementi dell'illecito civile anche dopo la prescrizione penale; la Corte di cassazione non ha accolto tale censura nel quadro del rimedio per errore di fatto, ritenendola questione di diritto/valore non sanabile con l'art. 625-bis.
Sezioni Unite, sent. n. 18651/2015 (Moroni) e n. 16103/2002 (Basile)
Precisa la definizione di "errore di fatto" rilevante ai fini del ricorso straordinario: deve trattarsi di un errore percettivo nella lettura degli atti interni che abbia influito sul risultato decisorio; non rientrano nel rimedio errori di giudizio o di diritto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso solo per svisti o equivoci percettivi nella lettura degli atti interni: non serve a impugnare valutazioni giuridiche o apprezzamenti motivati della Corte di cassazione.
- Se si vuole contestare l'interpretazione del diritto o la qualificazione del danno risarcibile (es. danno corrispondente all'imposta evasa vs diminuzione patrimoniale), occorrono gli ordinari mezzi di impugnazione e non il rimedio straordinario per errore di fatto.
- La declaratoria di prescrizione del reato penale non esclude automaticamente la possibilità di accertamenti civili; tuttavia, le contestazioni sul mancato accertamento degli elementi civili vanno svolte con strumenti processuali adeguati e non tramite lamentele di "errore di fatto" se consistono in valutazioni giuridiche.
- Attenzione al rischio di condanne alle spese e di sanzioni economiche (Cassa delle ammende) per ricorsi ritenuti irrituali o infondati: usare il rimedio straordinario solo quando sussistono chiari ed evidenti errori percettivi documentabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2024 del 18/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →