Cassazione Civile, Ordinanza n. 32470/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia riguarda un vano adibito a lavanderia, pertinenza di un appartamento, la cui copertura era costituita da un terrazzo/lastrico accessibile dall'appartamento soprastante mediante una piccola scala. La proprietaria del piano sottostante agì per far accertare l'inesistenza di diritti di uso in capo ai vicini sul lastrico e per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati da lavori eseguiti sul terrazzo, che avrebbero provocato il cedimento del soffitto della lavanderia. I convenuti si costituirono chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della proprietà del lastrico in loro favore, o in subordine l'usucapione, o ancora il diritto di uso esclusivo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello delle loro domande, i soccombenti proposero ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato esame di un contratto di compravendita del 21.05.2009, prodotto in appello e ritenuto idoneo a provare l'acquisto della piena proprietà del lastrico; 2) omesso esame di un fatto decisivo, coincidente con il medesimo contratto, asseritamente decisivo per dimostrare la proprietà; 3) violazione dell'art. 1062 c.c. per il mancato riconoscimento di una servitù per destinazione del padre di famiglia sul piano di calpestio; 4) violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. per avere la Corte territoriale addebitato integralmente ai ricorrenti i danni, senza ridurre il risarcimento in considerazione dei preesistenti difetti statici dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non confrontassero adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di un titolo idoneo a dimostrare il trasferimento della proprietà esclusiva del lastrico, e che il contratto del 21.05.2009 non fosse decisivo, essendo intervenuto tra i ricorrenti e aventi causa successivi e non provenendo dall'originario proprietario unico dell'edificio. Quanto al terzo motivo, la censura sulla servitù per destinazione del padre di famiglia è stata dichiarata inammissibile perché l'accertamento della situazione di asservimento non risultava chiesto né compiuto nei gradi di merito e non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a un nuovo esame delle risultanze della c.t.u. e dell'accertamento causale, precluso in sede di legittimità, essendo stato giudicato in fatto che i lavori dei ricorrenti avevano avuto rapporto causale determinante con il danno. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
viene richiamato per escludere la rilevanza della censura sull'utilizzo in appello di un documento prodotto per dimostrare la proprietà del lastrico; la Corte osserva che il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la base formale dei motivi di ricorso dedotti come violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte esclude la decisività del fatto allegato.
art. 1062 c.c.
la servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone l'accertamento della concreta situazione di asservimento tra fondi al momento della cessazione dell'unicità della proprietà, accertamento che non può essere introdotto per la prima volta in cassazione.
art. 1117 c.c.
il titolo rilevante è quello dell'originario proprietario unico che fraziona l'edificio e stabilisce quali parti siano comuni e quali destinate all'uso esclusivo.
art. 2043 c.c.
viene evocato dai ricorrenti per contestare l'addebito integrale del danno, ma la censura è ritenuta inammissibile perché mira a rivalutare il nesso causale in fatto.
artt. 40 e 41 c.p.
sono richiamati dai ricorrenti quale parametro sul nesso causale materiale, ma la Corte non li applica autonomamente, limitandosi a ribadire che l'accertamento causale compiuto in appello non è sindacabile in questa sede.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura degli atti o dei documenti.
- Un documento sopravvenuto è decisivo solo se è idoneo, secondo la disciplina sostanziale applicabile, a superare il fondamento giuridico della decisione impugnata; non è decisivo quando proviene da un avente causa successivo e non dal titolare originario del bene, se il titolo rilevante è quello del frazionamento dell'originaria proprietà.
- Per le terrazze a livello che fungano anche da copertura dei piani sottostanti, la proprietà esclusiva può desumersi dalle caratteristiche strutturali dell'immobile solo se tali caratteristiche lo consentano; in difetto, occorre un titolo proveniente dall'originario proprietario unico dell'edificio che specifichi la destinazione delle parti.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede l'accertamento della concreta situazione di asservimento esistente al momento in cui i fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario; se tale accertamento non è stato compiuto nei gradi di merito, la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Le censure che contestano l'apprezzamento del nesso causale e delle risultanze tecniche peritali, quando sono mascherate da violazione di legge, sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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