Cassazione Penale, Sentenza n. 50827/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino lamentando l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: sostiene che, in caso di continuazione tra delitto e contravvenzione giudicati con il rito abbreviato, la riduzione per il rito debba essere applicata distintamente (1/3 sulla pena del delitto e 1/2 sulla pena relativa alla contravvenzione). Propone quindi che la pena aumentata per la contravvenzione sia ridotta della metà e non di un terzo come operato dalla Corte di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione: il motivo di diritto prospettato era già risolvibile sulla base di una scelta normativa/interpretativa compiuta nella sentenza di primo grado, ma tale censura non fu tempestivamente dedotta nel giudizio di appello (l'appellante in sede d'appello contestò solo l'eccessività dell'aumento per continuazione senza sollevare la questione circa l'applicazione dell'art. 442, comma 2). Considerata la mancata deduzione nel grado di appello, la Corte di legittimità non ha potuto decidere sul merito della diversa interpretazione (anche perché la giurisprudenza è contrastante). Non è stato applicabile l'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (eccezioni deducibili d'ufficio), e la Corte ha richiamato la distinzione tra pena illegittima e pena illegale. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla diminuzione per il rito abbreviato; il punto controverso è se, in caso di continuazione tra delitto e contravvenzione, la diminuzione debba essere applicata distintamente (1/3 sul delitto e 1/2 sulla contravvenzione) oppure unitariamente nella misura di un terzo parametrata sulla pena del delitto. La sentenza ricorda l'esistenza di contrasto giurisprudenziale tra le due interpretazioni.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente invoca una violazione di legge ai sensi di questa disposizione, ma la Corte osserva che la contestazione non fu tempestivamente sollevata in appello e quindi è preclusa.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Preclusione in Cassazione delle questioni non dedotte nel grado precedente; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso perché la doglianza non era stata proposta in appello.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che estende la cognizione della Cassazione a questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello; la Corte ritiene questa norma non applicabile perché la questione poteva essere sollevata in appello e non è materia rilevabile d'ufficio.
art. 707 cod. pen. e art. 99, commi 2 e 4 cod. pen.
Norme sostanziali contestate in grado di merito (reati ascritti al ricorrente); presenti nel capo d'imputazione e nella motivazione della condanna, ma non decisive per la questione di cassazione sulla diminuzione per il rito.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma collegata alla misura di prevenzione violata (sorveglianza speciale) e richiamata nel capo di imputazione; la sentenza ne menziona l'applicazione fattuale.
Massime di principio
- Per far valere in Cassazione una violazione di legge è necessario che la questione sia stata dedotta nel grado immediatamente precedente (appello); l'omessa deduzione determina la preclusione e l'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di questioni interpretative contrastanti (p.es. applicazione dell'art. 442, comma 2, in caso di continuazione tra delitto e contravvenzione), il ricorrente deve sollevare chiaramente la sua censura già in appello; la Corte di legittimità non decide questioni nuove non devolute.
- L'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. consente l'intervento della Cassazione su questioni non dedotte in appello solo se siano rilevabili d'ufficio o non deducibili nel grado di appello; se la questione poteva essere sollevata in appello, l'eccezione non è ricevibile in Cassazione.
- Errore nella misura della diminuente del rito abbreviato che produce una pena comunque nei limiti edittali può configurare una 'pena illegittima' ma non necessariamente una 'pena illegale'; tali vizi soggiacciono alle regole di preclusione.
- Prassi consigliata: in materie controverse di interpretazione normativa (es. calcolo delle diminuenti e degli aumenti per continuazione), indicare esplicitamente in appello la tesi giuridica alternativa e chiedere la correzione della misura della pena, per non perdere la possibilità di impugnazione in Cassazione.
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