Cassazione Civile, Sentenza n. 37721/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
la ricorrente deduce che la polizza a garanzia dell'esatto adempimento di un appalto pubblico non poteva essere escussa senza che l'Amministrazione avesse completato la procedura amministrativa di verifica tecnica e contabile (in particolare il collaudo e la liquidazione finale) prevista dal d.P.R. n. 554 del 1999; invoca l'exceptio doli per violazione della correttezza e buona fede e richiama l'appendice S1 della polizza che richiederebbe il rispetto dei "vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalti"
La decisione
la Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la domanda che subordinava l'escussione della garanzia a prima richiesta all'esaurimento del procedimento di collaudo/approvazione finale: la garanzia a prima richiesta è un contratto autonomo che può essere escusso al manifestarsi dell'inadempimento (es. risoluzione per inadempimento) e non è automaticamente vincolata all'accertamento tecnico-contabile relativo al rapporto d'appalto. Il d.P.R. 554/1999, invocato dalla ricorrente, non si applica ratione temporis al contratto stipulato nel 1998 (art. 232 d.P.R. 554/1999) e quindi non poteva essere fatto valere come ostativo all'escussione. La Corte ha precisato che il collaudo attiene al rapporto garantito (determinazione del pregiudizio effettivo) e può risultare rilevante per la surroga e le azioni di rivalsa dell'assicuratore dopo aver pagato, ma non quale condizione impeditiva dell'operare della garanzia a prima richiesta. I motivi relativi alla quantificazione del danno e alla presunta mancanza di domanda in merito sono stati ritenuti inammissibili: il giudizio sull'ammontare del danno, nel processo di escussione della garanzia autonoma, non ha valore di cosa giudicata nei confronti del debitore principale estraneo al giudizio e non costituiva l'oggetto della exceptio doli sollevata. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
r.d. n. 350 del 1895
parte della disciplina ratione temporis applicabile all'appalto stipulato nel 1998; richiamata per individuare la normativa vigente al momento del contratto
d.P.R. n. 1063 del 1962
richiamato quale fonte normativa applicabile ratione temporis all'appalto originario
legge n. 741 del 1981
richiamata tra le norme pertinenti ratione temporis alla disciplina dell'appalto e delle garanzie
legge n. 109 del 1994 (art. 30)
norma rilevante nella disciplina degli appalti anteriori al d.P.R. 554/1999; citata dalla ricorrente ma la Corte richiama la prevalente applicazione delle norme vigenti al tempo del contratto
d.P.R. n. 554 del 1999 (art. 232, norma transitoria)
"il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto"
la disposizione transitoria limita l'applicazione delle nuove regole ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del d.P.R.; per il contratto del 1998 la disciplina del 1999 non si applica ratione temporis e quindi le regole di collaudo/liquidazione del 1999 non potevano essere opposte quale presupposto per impedire l'escussione della garanzia
art. 112 cod. proc. civ.
riferito dalla ricorrente in ordine all'onere probatorio/istruttorio; la Corte lo richiama nell'analisi procedurale ma rigetta la censura sulla base dell'autonomia del contratto di garanzia
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
norma processuale richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione proposti; la Corte dichiara inammissibili alcune censure attinenti alla quantificazione del danno nel processo di escussione
d.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 comma 1-quater; legge n. 228 del 2012 art. 1 comma 17
norme sulla contribuzione unificata: la Corte applica l'ulteriore obbligo di versamento da parte del ricorrente in quanto il ricorso è stato proposto dopo la data di entrata in vigore della disposizione
giurisprudenza citata (es. Cass. Sez. U. 18 feb. 2010 n. 3947; Cass. 10 gen. 1997 n. 169; Cass. 2014 n. 21205; Cass. 1979 n. 1212; Cass. 2021 n. 3839; Cass. 12 nov. 2010 n. 23016)
giurisprudenza richiamata per affermare il principio di autonomia della garanzia a prima richiesta rispetto al rapporto principale, la funzione della cauzione e le conseguenze in tema di prova del pregiudizio e dell'efficacia del giudicato
Massime di principio
- La garanzia a prima richiesta (fideiussione/polizza "a pronta escussione") è un contratto autonomo: la sua escussione può essere esercitata al manifestarsi dell'inadempimento e non è automaticamente subordinata all'esaurimento degli accertamenti tecnico-contabili (es. collaudo) relativi al rapporto d'appalto, salvo diversa pattuizione esplicita e temporalmente/oggettivamente applicabile
- La disciplina normativa applicabile va valutata ratione temporis: norme entrate in vigore successivamente al contratto non sono opponibili se la normativa transitoria le esclude (es. d.P.R. 554/1999 non applicabile a contratti 1998 per modi/contenuti delle obbligazioni)
- La cauzione in denaro e la garanzia a prima richiesta sono funzionalmente simili ma giuridicamente differenti: la cauzione in denaro richiede la prova del pregiudizio per il trattenimento di somme eccedenti, mentre la garanzia autonoma consente l'immediata escussione e lascia all'assicuratore la possibilità di tutelarsi ex post (surroga/rivalsa) e di contestare l'entità del danno
- L'exceptio doli generalis può essere opposta dal garante soltanto se è dimostrabile una condotta abusiva del creditore beneficiario che giustifichi la rimessione dell'obbligazione; la mera incompletezza degli accertamenti amministrativi non vale automaticamente come exceptio doli
- La quantificazione del danno operata nel giudizio di escussione di una garanzia autonoma non acquista efficacia di cosa giudicata nei confronti del debitore principale che non sia parte del processo, salvo che il garante non abbia sollevato questioni inerenti l'an o il quantum del credito poste a fondamento della propria exceptio
- Se il garante paga la garanzia, il rimedio ordinario è la surroga/azione di rivalsa contro il debitore principale e la partecipazione alle eventuali procedure amministrative di accertamento (es. sollecitare il collaudo) per rideterminare l'effettiva esposizione
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