Cassazione Penale, Ordinanza n. 21988/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo per difetto dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 5 novembre 2024. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione nella parte in cui non avrebbe valutato elementi di prova favorevoli all'imputato. La Corte ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non indicava quali specifici elementi probatori sarebbero stati trascurati, nonostante la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione logicamente corretta. Di conseguenza, il ricorso non consentiva al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi né di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
privo dei requisiti prescritti
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi su cui si fonda la censura; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, la doglianza contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e puntuale: è inammissibile la censura che si limita ad affermazioni generiche senza indicare gli elementi probatori asseritamente trascurati.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente, il ricorso deve confrontarsi in modo analitico con tale motivazione, individuando con precisione gli errori denunciati; in difetto, il controllo di legittimità non è praticabile.
- La mancata osservanza dell'onere di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e le conseguenze economiche previste dalla legge.
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