Cassazione Civile, Ordinanza n. 28736/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il destinatario di una cartella di pagamento relativa a una sanzione per violazione del codice della strada propose opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di avere già pagato tempestivamente la somma dovuta anni prima della notifica della cartella, dopo aver impugnato il verbale presupposto e avere visto rigettata quella impugnazione. In primo grado il giudice, dopo integrazioni del contraddittorio e rinnovazioni di notifiche, dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese. In appello la decisione fu confermata, con addebito delle spese all’appellante. In cassazione furono dedotti tre motivi: (1) nullità della sentenza per erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo l’insussistenza dei presupposti della cessazione, l’illegittimo richiamo a documenti nuovi prodotti solo in appello e la mancanza di una concorde richiesta delle parti; (2) violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. per illegittima compensazione delle spese del primo grado e per la condanna alle spese di appello; (3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla lettura del documento di sgravio, alla natura della domanda come opposizione a cartella e non a estratto di ruolo e alla posizione processuale dell’agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notifica del ricorso era stata eseguita presso il difensore del precedente agente della riscossione e non presso la sede del successore, richiamando il principio secondo cui, nei casi di successione ex lege dell’agente della riscossione, la notifica al vecchio difensore non è rituale; tuttavia ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica perché il ricorso era comunque tardivo. In particolare, tra la pubblicazione della sentenza impugnata (6 marzo 2019) e la notifica del ricorso (7 ottobre 2019) erano decorsi più di sei mesi, poiché nel giudizio di opposizione esecutiva non si applica la sospensione feriale dei termini. Ha quindi disposto la declaratoria di inammissibilità e dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese perché le controparti erano solo intimate.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
indica il rimedio di opposizione all'esecuzione esperito contro la cartella di pagamento.
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente per censurare la declaratoria di cessazione della materia del contendere oltre i limiti del devoluto.
art. 345 c.p.c.
richiamato per contestare l'utilizzo in appello di documenti prodotti per la prima volta nel grado di appello.
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova nella contestazione della debenza e dell'intervenuto pagamento.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite come parametro della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato per sostenere che la compensazione è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.
art. 97 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, senza specifica elaborazione autonoma nel testo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a base del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale posta a base del terzo motivo per omesso esame di fatti decisivi.
art. 327 c.p.c.
applicato per dichiarare tardivo il ricorso per cassazione, essendo decorso il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
ritenuto non applicabile la sospensione feriale ai giudizi di opposizione esecutiva, anche in cassazione, perché la norma riguarda la natura della controversia e tutte le sue fasi.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato solo come parametro per individuare le cause escluse dalla sospensione feriale.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016
richiamato per il fenomeno successorio ex lege tra il precedente agente della riscossione e il nuovo ente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva della previsione sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini non opera; di conseguenza, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre senza interruzioni anche in tale materia.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità e rende inutile disporre la rinnovazione della notifica, anche se la notificazione sia stata eseguita in modo non rituale al difensore del precedente agente della riscossione.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede una sopravvenienza oggettiva idonea a eliminare l'interesse alla decisione; non può fondarsi su presupposti non effettivamente verificati o su elementi introdotti in modo processualmente contestabile.
- La sospensione feriale dei termini va esclusa in base alla natura della controversia e si estende a tutte le fasi del processo, compreso il giudizio di legittimità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28630/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28647/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28670/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28672/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →