Sentenza n. 1377/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e all’accredito di complessivi 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo annuo di 500 euro, condannando il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione complessiva di 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione. L’amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo nel termine previsto dalla legge, nonostante la notificazione dello stesso.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, risultando provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, mediante il puntuale pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve effettuare i depositi esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico e che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni costituisce, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla sostituzione del commissario ad acta senza compenso può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna alle spese della parte soccombente.
Massime di principio
- Quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento, sussistono i presupposti per accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del comando giudiziale.
- In un giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare, per l’eventuale inerzia successiva, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario competente.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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