Sentenza n. 1458/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 440/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 440/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale il 2 luglio 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del comando giudiziale. È stato ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. È stata altresì fissata una penalità di mora, pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La penalità è stata ritenuta non manifestamente iniqua poiché l’inadempimento si protraeva senza giustificazione e il comando giudiziale era privo di complessità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione dopo la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine ultimativo e può determinare direttamente le modalità dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo nell’esecuzione del giudicato sia ingiustificato, il comando giudiziale sia di semplice attuazione e la penalità non risulti manifestamente iniqua.
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