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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41299/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché proposta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia, senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore pubblico)

La controversia

Un creditore, munito di titolo giudiziale, aveva promosso espropriazione presso terzi nei confronti di un Comune e aveva ottenuto ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati presso Poste Italiane S.p.A. Il Commissario Straordinario della Liquidazione del Comune aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro tale ordinanza, e il Tribunale di Catanzaro aveva accolto l’opposizione, annullando l’ordinanza e disponendo la restituzione delle somme già riscosse dal terzo. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    indicato quale base dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di assegnazione.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    menzionato dal relatore come possibile causa di cassazione della sentenza impugnata per nullità del giudizio di merito, ma la decisione non vi è stata perché il ricorso è stato rinunciato.

  • art. 390 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto valida la rinuncia perché proposta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dal difensore abilitato.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per escludere la regolazione delle spese, non essendo state svolte difese dalle parti intimate.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di idonea procura, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando le parti intimate non svolgono attività difensiva nel giudizio di cassazione, la Corte può non provvedere sulle spese in caso di estinzione per rinuncia.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione né le eventuali questioni prospettate dal relatore sulla cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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