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Sentenza

Sentenza n. 1952/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. n. 13914 del 2.4.2024, comunicato a mezzo PEC in data 5.4.2024, con cui il Comune di Vico Equense ha formalmente riscontrato l'istanza prot. n. 225/is del 27 febbraio 2024 avente ad oggetto il prosieguo dell'istanza prot. n. 1301/is del 29 novembre 2023, formulata anche ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/01; b) del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli del 25 marzo 2024 assunto al protocollo comunale al n. 12568 avente ad oggetto il parere favorevole relativamente all'istanza ex art. 36 DPR 380/01 formulata dalla società Le Axidie; c) ove e se esistente, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata alla società controinteressata, non nota al ricorrente; d) ove e se esistente del provvedimento di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, non noto al ricorrente; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8 luglio 2024: 1) del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli del 25.3.2024 assunto al protocollo comunale al n. 12568 avente ad oggetto il parere favorevole relativamente all’istanza ex art. 36 DPR 380/01, già impugnato sub b) del ricorso introduttivo e conosciuto solo a seguito dell’accesso agli atti presso gli Uffici comunali dell’11.6.2024; 2) del decreto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 88 del 13.6.2024, già impugnato al buio sub c) del ricorso introduttivo, non conosciuto, del cui rilascio è stato dato avviso sull’albo pretorio comunale (che parimenti si impugna), in uno alla relativa proposta/parere della Soprintendenza dell’11.6.2024, non conosciuta; 3) ove e per quanto lesivo del presupposto parere della Commissione Locale per il paesaggio del 15.2.2023 n.2/5, non conosciuto; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi integrativi/aggiunti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 agosto 2024: A) del decreto di autorizzazione in paesaggistica in sanatoria n. 88 del 13.6.2024 già impugnato al buio sub c) del ricorso introduttivo, conosciuto solo a seguito dell’accesso agli atti del 5.8.2024, in uno alla relativa proposta/parere prot. n. 22904 del 14.6.2024; B) del parere della Commissione Locale per il paesaggio del 15.2.2023 n.2/5, già impugnato al buio sub 2 del ricorso per motivi integrativi, conosciuto solo a seguito dell’accesso agli atti del 5.8.2024; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con ulteriori motivi aggiunti; E PER LA DECLARATORIA dell’obbligo del Comune di Vico Equense di riscontrare l’istanza ivi contenuta con un espresso provvedimento a mezzo del quale siano esercitate le attività di controllo e sanzionatorie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (in particolare dell’art. 27 ovvero degli artt. 31 e ss). NONCHÉ per l’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Direzione Marittima di Napoli e dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia in ordine all’istanza prot. n. 225/is del 27.2.2024 ed affinché Venga ordinato ai detti Enti di provvedere in ordine a detta istanza con un provvedimento espresso, anche ai sensi degli artt. 54 e 55 cod. nav; NONCHÉ Per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania – Napoli n. 8081/2022 così come confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4039/2023.

Giustizia amministrativa202402375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di riscontro all'istanza di repressione degli abusi edilizi, parere favorevole della Soprintendenza, autorizzazione paesaggistica in sanatoria, atti presupposti e silenzio dell'autorità marittima sull'istanza di rimozione delle opere nella fascia di rispetto demaniale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario vicino)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile posto in prossimità di un albergo, ha contestato opere realizzate sul lastrico solare della struttura, consistenti in un sistema di tettoie, strutture ombreggianti, infissi e chiusure perimetrali in alluminio e vetro, nonché ulteriori manufatti funzionali all'attività di ristorazione ed eventi. Secondo il ricorrente, tali interventi avevano determinato una trasformazione stabile dell'edificio, con incremento di volumetria, alterazione della sagoma e dei prospetti e lesione della veduta sul mare, in area sottoposta a vincoli urbanistici e paesaggistici e nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo. Dopo una precedente sentenza che aveva imposto al Comune di provvedere sull'istanza di repressione degli abusi, il Comune aveva ritenuto integralmente eseguito il giudicato e dichiarato esauriti gli adempimenti. Il ricorrente ha dedotto l'insufficienza di tale riscontro, la necessità del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, l'illegittima valutazione atomistica delle opere, l'assenza della doppia conformità per la sanatoria edilizia, l'incompatibilità con la disciplina urbanistica e paesaggistica, il difetto di motivazione e istruttoria del parere favorevole della Soprintendenza e dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, nonché la violazione del giudicato. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio della Direzione Marittima e della Capitaneria di Porto sull'istanza diretta all'esercizio dei poteri di rimozione degli abusi nella fascia demaniale, ai sensi degli artt. 54 e 55 del codice della navigazione. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione e interesse, sostenendo che la mera vicinitas non fosse sufficiente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione e interesse, ritenendo che la vicinanza dell'immobile, unitamente alla concreta limitazione della veduta sul mare documentata in giudizio, integrasse una posizione qualificata e differenziata. Nel merito ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa alla natura non precaria delle opere. Una tettoia costituisce nuova costruzione quando presenta solidità, stabilità e collegamento al suolo ed è idonea ad alterare sagoma o prospetti; l'edilizia libera riguarda invece manufatti leggeri, non tamponati, privi di autonomia strutturale e funzionale e destinati a un riparo temporaneo senza creare spazi assimilabili a quelli interni. Nel caso concreto, il sistema di tettoie collegato a copertura dell'intero terrazzo, ancorato mediante travi e viti e funzionalmente destinato alla ristorazione e agli eventi, costituiva un organismo edilizio complesso, stabilmente asservito all'attività imprenditoriale e idoneo a creare spazi chiusi mediante il montaggio degli infissi. Non poteva pertanto essere qualificato come semplice pergolato, pergotenda o struttura precaria, né essere sottratto al previo permesso di costruire. Il TAR ha inoltre rilevato che le opere, per dimensioni e caratteristiche, erano idonee a compromettere il valore paesaggistico dell'area, nella quale la disciplina urbanistica consentiva soltanto interventi di manutenzione, restauro e consolidamento. Ha quindi annullato la nota comunale, il parere favorevole della Soprintendenza e, in via derivata, il decreto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ordinando al Comune di rideterminarsi secondo le coordinate conformative della sentenza. Ha accolto anche la domanda contro il silenzio dell'autorità marittima: poiché le opere ricadevano nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo, l'autorità aveva il potere-dovere di riscontrare l'istanza relativa all'esercizio dei poteri di rimozione degli abusi previsti dagli artt. 54 e 55 del codice della navigazione. È stato quindi dichiarato l'obbligo della Direzione Marittima di Napoli e della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni soccombenti e della controinteressata, per complessivi 4.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Fondamento dei poteri comunali di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e di repressione degli abusi, il cui esercizio era stato richiesto dal ricorrente.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dei provvedimenti repressivi richiesti per gli interventi edilizi abusivi.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità invocato per la sanatoria della struttura; il ricorrente ne ha contestato la sussistenza dei presupposti, in particolare della doppia conformità.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    Richiamato per la qualificazione edilizia delle opere e per la contestazione della loro riconduzione a interventi privi di rilevanza volumetrica.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Disciplina l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria; il parere favorevole della Soprintendenza e il conseguente decreto comunale sono stati annullati per la non corretta qualificazione delle opere e per la loro incompatibilità con il contesto vincolato.

  • art. 54 codice della navigazione

    Attribuisce all'autorità marittima il potere di ingiungere la rimozione delle opere abusive realizzate sul demanio o in rapporto con la fascia demaniale, con eventuale esecuzione in danno.

  • art. 55 codice della navigazione

    art. 55, comma 4, cod. navigazione

    Per le opere realizzate nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine del demanio marittimo, rinvia ai poteri dell'art. 54 e impone all'autorità competente di riscontrare l'istanza volta alla loro attivazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Ha costituito il fondamento processuale del precedente giudizio sul silenzio comunale e del principio dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso.

  • Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 22/2021

    Richiamata per affermare che la vicinitas, accompagnata da un concreto pregiudizio, può fondare la legittimazione e l'interesse a contestare opere edilizie realizzate da terzi.

Massime di principio

  • La vicinitas non è di per sé sufficiente a fondare l'interesse a ricorrere contro opere edilizie di terzi, ma, quando sia accompagnata da un concreto pregiudizio per la posizione del ricorrente, quale la significativa limitazione della veduta o la lesione dell'assetto urbanistico e paesaggistico dell'area, integra una posizione qualificata e differenziata.
  • Una tettoia o struttura di copertura costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando presenta solidità, stabilità e collegamento al suolo, anche mediante incorporazione o appoggio a un edificio preesistente, ed è idonea ad alterarne la sagoma o i prospetti.
  • Le strutture possono essere ricondotte all'edilizia libera o alle pertinenze urbanistiche soltanto quando siano leggere, non tamponate lateralmente, prive di autonoma consistenza strutturale e funzionale, destinate a una protezione temporanea dagli agenti atmosferici e assorbite, per ridotte dimensioni e accessorietà, nell'edificio principale.
  • La qualificazione edilizia non può essere compiuta considerando isolatamente singoli elementi quando l'intervento, valutato nella sua consistenza complessiva e nelle reciproche interazioni, realizza un organismo edilizio stabile, funzionalmente destinato all'attività economica e idoneo a creare spazi chiusi o nuova volumetria.
  • Quando opere realizzate nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo siano oggetto di un'istanza volta all'esercizio dei poteri ripristinatori, l'autorità marittima competente ha l'obbligo di fornire una risposta espressa, essendo titolare dei poteri previsti dagli artt. 54 e 55 del codice della navigazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiConcessioni demaniali marittime
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioDemanio e patrimonio pubblico
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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