Sentenza n. 113/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Parma n. -OMISSIS- in data il 27 febbraio 2025 e notificato in data 28 febbraio 2025, con cui veniva disposto la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS- in data 22 ottobre 2024, su istanza del richiedente Sig. -OMISSIS- prodotta in data 21 marzo 2024; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato al lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Parma che aveva revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato al lavoratore straniero. La Prefettura ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che il provvedimento era stato notificato il 28 febbraio 2025, mentre il ricorso era stato notificato all’Amministrazione soltanto il 3 agosto 2025, oltre il termine di sessanta giorni. La parte ricorrente non ha replicato all’eccezione. Non risultano esaminati motivi di merito contro la revoca.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo completo il contraddittorio e l’istruttoria. Ha accertato, sulla base della stessa dichiarazione contenuta nel ricorso e della documentazione agli atti, che il provvedimento era stato notificato il 28 febbraio 2025 e che il ricorso era stato notificato il 3 agosto 2025. Poiché l’impugnazione è stata proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell’UTG - Prefettura di Parma, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio, quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi e non vi sono ostacoli alla decisione.
art. 29 c.p.a.
termine di giorni sessanta
Il ricorso di annullamento deve essere notificato entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato; il mancato rispetto del termine comporta l’irricevibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per annullamento deve essere notificato entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato; la notificazione oltre tale termine determina l’irricevibilità dell’impugnazione.
- Quando la tardività risulta dalla stessa prospettazione del ricorrente ed è confermata dagli atti, il giudice può dichiarare l’irricevibilità senza esaminare i motivi di merito.
- L’assenza del ricorrente alla camera di consiglio non impedisce la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria siano completi.
Come è indicizzato
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