Cassazione Civile, Ordinanza n. 29914/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a un proprio dipendente nell'ambito del rito di cui alla L. n. 92 del 2012. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso sia perché il fatto posto a base del licenziamento risultava insussistente, sia perché il datore non aveva assolto l'obbligo di repechage, riconoscendo la tutela reintegratoria. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 3 L. n. 604 del 1966 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che il giudice non avrebbe potuto sindacare le ragioni organizzative addotte; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 3 L. n. 604 del 1966 e dell'art. 41 Cost., assumendo che il giustificato motivo oggettivo non richiede la soppressione integrale delle mansioni; con il terzo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., cioè l'asserita impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo e, una volta confermata l'illegittimità del licenziamento per mancato repechage/insussistenza del fatto, ha dichiarato irrilevanti i primi due motivi, rigettando integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il terzo motivo era inammissibile perché, in presenza di un doppio conforme sul mancato repechage, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile nei limiti prospettati e comunque la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma mirava a rivalutare il materiale probatorio. Ha poi osservato che, una volta accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, comprensiva anche dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore, i primi due motivi diventavano irrilevanti, poiché la tutela reintegratoria era comunque dovuta alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 604 del 1966
Norma richiamata dalla ricorrente come parametro del giustificato motivo oggettivo; la Corte non accoglie la tesi secondo cui essa impedirebbe il sindacato giudiziale sulle ragioni organizzative allegate dal datore.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica; la Corte non vi ravvisa un limite al controllo sulla legittimità del recesso per G.M.O. nei termini prospettati.
art. 18 L. n. 300 del 1970
comma 4; settimo comma, secondo periodo; limitatamente alla parola «manifesta»
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della parola «manifesta»; in caso di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per G.M.O., va applicata la tutela reintegratoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ritenuto inammissibile perché non rispetta i limiti del controllo di legittimità sul vizio motivazionale e tende a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato per il limite al ricorso per cassazione in presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Richiamato come disposizione applicabile dopo le modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022 in tema di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile, se ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità pertinenti.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'accertamento giudiziale non si esaurisce nella verifica formale della soppressione della posizione, ma include la verifica della reale sussistenza del fatto organizzativo e dell'effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito o non indica con precisione il fatto storico decisivo asseritamente trascurato.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito.
- Quando è accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comprensiva del mancato repechage, la tutela applicabile è quella reintegratoria, senza che rilevi la distinzione tra insussistenza "manifesta" e non manifesta.
- La soppressione integrale di tutte le mansioni precedentemente assegnate al lavoratore non è l'unico indice rilevante del giustificato motivo oggettivo; tuttavia resta necessario che il datore dimostri in concreto l'esistenza della riorganizzazione e l'impossibilità di diversa collocazione del dipendente.
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