Sentenza del 13/09/2019 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - Imu-Ici - Avviso di accertamento - Riscossione coattiva - Omesso versamento dell'imposta - Procedura fallimentare - Mancato trasferimento degli immobili - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva e la conseguente riscossione coattiva sono state ritenute nulle. In una procedura fallimentare, l'imposta dovuta per l'intera durata della procedura deve essere versata entro tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili. Se il trasferimento non avviene, manca il presupposto per esigere il versamento dell'imposta secondo tale disciplina.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IMU/ICI degli immobili compresi in una procedura fallimentare e, in particolare, il momento entro il quale l'imposta deve essere versata. Il contribuente ha contestato la pretesa relativa al periodo della procedura, evidenziando che gli immobili non erano stati trasferiti e che, quindi, non si era verificato il presupposto temporale previsto dalla normativa per il pagamento.
Norme richiamate
Art. 7 del D. Lgs. n. 23/2011
La norma disciplina l'IMU e il relativo presupposto impositivo, da coordinare con la disciplina speciale prevista per gli immobili compresi in procedure concorsuali.
Art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992
Per gli immobili ricompresi in una procedura concorsuale, il tributo relativo all'intero periodo della procedura deve essere versato entro tre mesi dal decreto di trasferimento. In assenza di trasferimento, non può essere richiesto il pagamento sulla base di tale meccanismo.
Cassazione, sentenze n. 11618/2017 e n. 8040/2017
La giurisprudenza conferma che, nelle procedure fallimentari, il trasferimento dell'immobile costituisce il termine e il presupposto operativo per il versamento dell'imposta maturata durante la procedura.
Massime di principio
- Quando un immobile è incluso in una procedura fallimentare, il tributo maturato durante la procedura non deve essere necessariamente versato anno per anno secondo le modalità ordinarie, ma segue la disciplina speciale collegata al trasferimento del bene.
- Il termine di tre mesi per il versamento decorre dal decreto di trasferimento dell'immobile; senza decreto di trasferimento, tale termine non inizia a decorrere.
- Se l'immobile non viene trasferito, l'ente impositore non può fondare validamente la riscossione sul meccanismo previsto per la chiusura fiscale della procedura mediante vendita.
- In casi analoghi è essenziale verificare se vi sia stato un effettivo decreto di trasferimento e distinguere tra la mera inclusione dell'immobile nella procedura e il suo successivo trasferimento.
- La disciplina speciale della procedura concorsuale prevale sulle ordinarie modalità di accertamento e riscossione, purché la pretesa riguardi il periodo coperto dalla procedura.
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