Cassazione Penale, Sentenza n. 1660/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di motivazione: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Bari per un nuovo giudizio specificamente con riguardo alla posizione di Russi Giovanni; il giudice di rinvio dovrà porre rimedio all'errore che ha portato alla copia della motivazione relativa al coindagato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Russi impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari a suo carico ritenendo viziata la motivazione. Con un unico motivo deduce che il provvedimento di riesame, pur essendo relativo alla sua posizione, riporta integralmente la motivazione riferita al coindagato Messere Antonio (richiamando l'interrogatorio di garanzia e le censure della difesa di quest'ultimo) e non contiene alcun esame specifico delle censure svolte da Russi, in particolare sulla presunta insussistenza di elementi indiziari che lo colleghino alla rapina contestata.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato per individuare la competenza del Tribunale del riesame di Bari in relazione al rinvio disposto dalla Corte.
artt. citati nel capo di imputazione (es.: artt. 110, 56, 628 commi 1 e 3, n. 1; artt. 582-585; in relazione all'art. 576 n. 1 c.p.)
Si tratta delle norme penali alle quali si riferiscono i reati contestati nell'originario procedimento; nella decisione impugnata la Corte non entra nel merito della qualificazione o dell'applicazione sostanziale di tali norme ma si limita a valutare un vizio di motivazione procedurale.
Massime di principio
- Un provvedimento cautelare o di riesame deve motivare specificamente la decisione rispetto alla persona cui è destinato: la mera riproduzione della motivazione relativa a un coimputato costituisce vizio da annullare.
- La mancanza di correlazione tra le censure esposte dall'appellante e la motivazione del giudice (cioè l'omissione dell'esame delle ragioni specifiche del ricorrente) può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- In procedimenti con più coindagati il giudice deve differenziare l'analisi cautelare per ciascuna posizione, valutando singolarmente esigenze cautelari e elementi indiziari; decisioni 'generiche' o copiate possono essere invalidate.
- Quando si ottiene l'annullamento per vizi di motivazione, il rinvio è finalizzato a un nuovo giudizio che rispetti il principio del contraddittorio e fornisca una motivazione comprensiva e specifica; non si tratta automaticamente di una decisione favorevole sul merito sostanziale dell'imputazione.
- In sede di impugnazione conviene evidenziare con precisione le discrepanze tra la motivazione del provvedimento e le proprie difese, chiedendo l'annullamento per carenza o illogicità della motivazione se il giudice non ha valutato i punti rilevanti.
- La Corte di merito o di legittimità può limitarsi a censurare profili formali (come la carenza motivazionale) senza entrare nel merito delle prove; per ottenere l'annullamento con effetto favorevole sul merito è necessario dimostrare che il vizio ha determinato un pregiudizio sostanziale.
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