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Ordinanza

Ordinanza n. 2260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la sospensione ​della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 887 del 2026.​

Giustizia amministrativa202604148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 887 del 2026, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado. Il testo non specifica il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi d'appello; precisa soltanto che l'appello presenta profili di censura bisognosi di adeguato approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto, nella fase cautelare, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, non perché abbia escluso nel merito la fondatezza delle censure, ma perché ha ritenuto che le questioni necessitassero di approfondimento nella sede propria. Ha applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo le esigenze cautelari adeguatamente tutelabili mediante la definizione del giudizio di merito, fissata per il 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di fissare direttamente l'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio; il giudice ha applicato tale disposizione fissando l'udienza del 22 ottobre 2026.

Massime di principio

  • Quando le censure d'appello necessitano di un adeguato approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può rinviare la valutazione alla sede di merito.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, quando la definizione del giudizio nel merito costituisce misura sufficientemente tempestiva rispetto alle esigenze rappresentate.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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