Ordinanza n. 476/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia-Catania che ha respinto il ricorso contro il giudizio di permanente inidoneità assoluta al servizio di istituto fondato sulla diagnosi di disturbo schizotipico di personalità
Esito
La controversia
L'appellante ha dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado e del giudizio medico presupposto per manifesta illogicità, contraddittorietà delle valutazioni sanitarie e omesso esame di certificazioni contrarie. Le Commissioni mediche militari di Messina e la Commissione Interforze di Roma hanno confermato la diagnosi di disturbo schizotipico di personalità, pur senza riscontrare importanti manifestazioni cliniche in atto al momento delle visite. In senso contrario, il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Messina, con certificazioni del 3 maggio 2023, 7 dicembre 2023 e 19 aprile 2025, ha escluso patologie psichiatriche. La medesima ASP ha inoltre rilasciato un nulla osta per il porto d'armi a uso sportivo, tuttora valido, circostanza ritenuta dall'appellante incompatibile con la diagnosi posta a fondamento dell'inidoneità, poiché tale diagnosi comporterebbe controindicazioni al maneggio e all'utilizzo delle armi. Nel giudizio di appello sono stati prodotti documenti formati successivamente alla sentenza impugnata; il Collegio li ha ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. La questione decisiva è stata individuata nell'effettiva esistenza, attuale o pregressa, della patologia diagnosticata e nel contrasto tra accertamenti sanitari di strutture pubbliche.
La decisione
Il CGARS non ha definito nel merito l'appello e ha disposto una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ritenendo necessario un accertamento specialistico per risolvere il contrasto tra le valutazioni delle Commissioni mediche militari e le certificazioni del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Messina. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare entro 90 giorni la documentazione sanitaria relativa ai test MMPI-2 e Rorschach, alle visite psichiatriche e alle relazioni psicodiagnostiche già effettuate, nonché ogni ulteriore documentazione acquisita dalle Commissioni mediche, inclusi i verbali integrali delle visite. È stato nominato verificatore il Direttore dell'U.O.C. di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, autorizzato a delegare altro medico specialista della struttura. Il verificatore dovrà, mediante esame della documentazione, visita diretta, colloquio clinico e gli accertamenti ritenuti necessari, accertare l'esistenza attuale o pregressa del disturbo schizotipico di personalità o di altra patologia psichiatrica rilevante per l'idoneità al servizio, verificare la compatibilità della diagnosi delle Commissioni con la documentazione e le condizioni cliniche, spiegare il contrasto con le certificazioni dell'ASP e con il nulla osta al porto d'armi e valutare la compatibilità dell'eventuale patologia con il maneggio delle armi e le funzioni di polizia. Il termine per le operazioni e il deposito della relazione è stato fissato in 180 giorni. L'anticipazione del compenso, liquidata in 4.000 euro, è stata posta provvisoriamente a carico dell'appellante, salva la definitiva regolazione delle spese. La causa è stata rinviata all'esito della verificazione. Il Collegio ha inoltre disposto l'esclusione dal PAT dell'avvocato indicato nell'atto di appello fino alla prova dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori o di altro titolo legittimante, trasmettendo l'ordinanza al Consiglio Nazionale Forense e al competente Consiglio dell'Ordine per gli accertamenti del caso.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La verificazione è disposta quando un accertamento tecnico risulta necessario per decidere una controversia, in particolare per risolvere un contrasto su fatti sanitari decisivi.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Sono stati ritenuti ammissibili i documenti formati successivamente alla sentenza impugnata.
art. 66, comma 2, c.p.a.
La Segreteria deve comunicare l'ordinanza all'organismo verificatore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudizio di inidoneità al servizio è fondato sull'esistenza di una patologia psichiatrica e risultano contrastanti valutazioni di strutture sanitarie pubbliche, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare l'esistenza attuale o pregressa della patologia, se tale fatto è decisivo per la controversia.
- Il giudizio delle commissioni mediche, pur espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà, soprattutto in presenza di certificazioni pubbliche di segno contrario.
- La verificazione può riguardare l'esistenza stessa della patologia sanitaria controversa; essa non è invece estesa, secondo il richiamo alla giurisprudenza prevalente, agli esiti di valutazioni psicoattitudinali che non integrano una patologia e non sono intrinsecamente ripetibili in contesti diversi.
- I documenti formati successivamente alla sentenza impugnata possono essere prodotti in appello nei casi ammessi dall'art. 104, comma 2, c.p.a. e possono assumere rilievo quando incidano sul fatto decisivo oggetto della controversia.
- Quando la diagnosi psichiatrica è posta a fondamento dell'inidoneità al servizio di polizia e presenta riflessi sul maneggio delle armi, la verificazione deve valutare anche la compatibilità della patologia eventualmente accertata con l'utilizzo delle armi e con lo svolgimento delle funzioni di polizia.
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