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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18465/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato ingresso arbitrario in abitazione con armi/strumenti, in relazione agli artt. 56 e 614, comma 3, c.p. e a una norma speciale indicata come art. 4 l. 110/1975. Un ricorrente ha dedotto: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale; violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, in particolare sull’aumento ex art. 81, comma 2, c.p. I motivi dell’altro ricorrente non sono illustrati nel testo fornito. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati o inammissibili perché la sentenza di merito aveva ricostruito adeguatamente il compendio probatorio, confutato le doglianze difensive e motivato sulla volontà di introdursi nell’abitazione; il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, essendo sufficiente una motivazione centrata sugli elementi ritenuti decisivi per negare le attenuanti generiche; il quarto motivo è stato reputato manifestamente infondato perché la determinazione della pena per il reato continuato risultava conforme al principio secondo cui l’aumento va distinto e motivato per ciascun reato satellite in misura proporzionata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale base del tentativo contestato.

  • art. 614, comma 3, c.p.

    richiamato quale fattispecie di violazione di domicilio aggravata contestata.

  • art. 4 l. 110/1975

    richiamato come ulteriore disposizione incriminatrice contestata dal giudice di merito; dal testo non è possibile ricostruirne in modo più preciso il contenuto applicato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato in tema di aumento di pena per reato continuato; la Corte ribadisce che l'aumento deve essere determinato e motivato distintamente per ciascun reato satellite.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è inammissibile quando la censura si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare reali illogicità o violazioni di legge.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
  • In tema di reato continuato, la determinazione della pena complessiva richiede l'individuazione del reato più grave, la fissazione della pena base e l'indicazione di aumenti distinti per ciascun reato satellite, con motivazione proporzionata all'entità degli aumenti.
  • La motivazione sugli aumenti di pena è sufficiente quando consenta di verificare il rispetto di un rapporto di proporzione tra le pene e l'adeguatezza dell'apprezzamento del giudice rispetto agli ulteriori illeciti considerati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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