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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17588/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e lesione del diritto di difesa. Si denuncia che il G.i.p. ha omesso di esaminare una memoria difensiva inviata dal difensore il 20/11/2025 (ore 8:34) all'indirizzo di deposito telematico, che però risulta timbrata in cancelleria il 24/11/2025 (ore 9:00). L'ordinanza impugnata afferma infatti che "non sono pervenute memorie"; trattandosi di procedimento con tempi molto ristretti e senza presenza delle parti, l'unica possibilità di esercitare il contraddittorio era l'invio di memorie entro 48 ore dalla notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il mancato esame di una memoria tempestivamente inviata integra lesione del contraddittorio cartolare e costituisce causa di nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., con regime intermedio per violazione del diritto di difesa. L'ordinanza del G.i.p. è stata annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone, ufficio G.i.p., in altra persona fisica, perché si pronunci nuovamente sulla convalida tenendo conto delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva. È stata inoltre disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 17/11/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    La norma disciplina la convalida del provvedimento del Questore e il termine per l'eventuale presentazione di memorie. La Corte interpreta la normativa alla luce della garanzia del contraddittorio: il giudice che convalida deve esaminare le memorie tempestivamente inviate, pena la lesione del diritto di difesa.

  • Costituzione, art. 13

    Richiamata per il principio secondo cui ogni misura che incide sulla libertà personale deve essere soggetta a controllo giudiziario; ciò giustifica l'esigenza di un effettivo contraddittorio nella convalida dei provvedimenti limitativi della libertà.

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato come fondamento costituzionale del diritto di difesa: il destinatario deve poter presentare memorie o deduzioni al giudice, e tali atti devono essere effettivamente valutati.

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    L'omesso esame della memoria tempestivamente inviata è qualificata come nullità generale ai sensi di questa disposizione; la Corte la considera applicabile in quanto la violazione ha leso il diritto di difesa.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 144 del 1997

    La Corte costituzionale ha chiarito che la notifica del provvedimento deve contenere l'avviso della facoltà di presentare memorie e che tale facoltà deve poter essere esercitata senza pregiudizio dei termini per la convalida; questa pronuncia conforta l'idea che il mancato esame delle memorie costituisca violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di convalida di misure urgenti con tempi ristretti e senza audizione delle parti, il contraddittorio cartolare (invio di memorie entro il termine) è l'unico strumento di difesa: il giudice deve valutare le memorie tempestivamente inviate.
  • La mancata considerazione di una memoria trasmessa nei termini integra una violazione del diritto di difesa e può comportare l'annullamento dell'atto impugnato con rinvio per nuovo esame.
  • Tale omissione configura una nullità generale ex art. 178 c.p.p., da trattare in relazione alla protezione costituzionale del diritto di difesa (regime intermedio).
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice adito deve riesaminare il provvedimento sul merito tenendo conto delle memorie difensive precedentemente inviate.
  • È opportuno verificare la prova del tempestivo invio (PEC, ricevute telematiche, timestamp) e, in caso di ritardo della protocollazione d'ufficio, il giudice deve considerare la data effettiva di trasmissione al fine di garantire il contraddittorio.
  • Può essere disposta, anche parzialmente, la sospensione dell'efficacia della misura contestata in relazione agli aspetti che maggiormente incidono sulla libertà personale (ad es. obbligo di presentazione) in attesa del nuovo esame.

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