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Sentenza

Sentenza n. 597/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, quanto al ricorso n. 84 del 2026: - del verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025, n. 387/11/2025, con cui è stata nominata la Commissione di selezione; - del verbale della Commissione del 22 dicembre 2025, con cui è stata definita la lista dei candidati da sottoporre al Senato Accademico; - del verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2025, n. 388/12/2025, incluse le operazioni di predeterminazione dei criteri e attribuzione dei punteggi, con cui sono stati designati i cinque membri del Consiglio di Amministrazione; - del decreto rettorale del 9 febbraio 2026, n. 46/2026, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per un triennio, a decorrere dal 2 marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, inclusi: 1) il verbale del Senato Accademico della seduta del 3 novembre 2025, n. 385/11/2025, con cui è stato approvato l’avviso di selezione interna per la presentazione delle candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Teramo; 2) il decreto rettorale del 3 novembre 2025, n. 547/2025, con cui è stato emanato l’avviso di selezione interna per la designazione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo; quanto al ricorso n. 86 del 2026: - del verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025, n. 387/11/2025, con cui è stata nominata la Commissione di selezione; - del verbale della Commissione del 22 dicembre 2025, con cui è stata definita la lista di candidati da sottoporre al Senato Accademico; - del verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2025, n. 388/12/2025, incluse le operazioni di predeterminazione dei criteri e attribuzione dei punteggi, con cui sono stati designati i cinque membri del Consiglio di Amministrazione; - del decreto rettorale del 9 febbraio 2026, n. 46/2026, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per un triennio, a decorrere dal 2 marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, inclusi: 1) il verbale del Senato Accademico della seduta del 3 novembre 2025, n. 385/11/2025, con cui è stato approvato l’avviso di selezione interna per la presentazione delle candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Teramo; 2) il decreto rettorale del 3 novembre 2025, n. 547/2025, con cui è stato emanato l’avviso di selezione interna per la designazione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo.

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura selettiva e di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università, inclusi il decreto rettorale di nomina e i verbali della Commissione e del Senato Accademico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a organo universitario)

Prevale il privato

La controversia

Due professori ordinari dell'Università degli Studi di Teramo hanno proposto distinti ricorsi, successivamente riuniti, contro gli atti con cui sono stati selezionati, designati e nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Entrambi hanno contestato in via principale l'individuazione e l'applicazione dei criteri di selezione da parte della Commissione, sostenendo che fossero stati introdotti criteri e subcriteri non previsti dall'avviso e dalla normativa interna di Ateneo. In particolare, hanno dedotto la violazione dei principi di legalità, imparzialità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, dell'articolo 15 del Regolamento Generale di Ateneo, dell'articolo 25, commi 2 e 3, dello Statuto e dell'obbligo di motivazione. Hanno contestato anche i punteggi loro attribuiti, la valutazione dei titoli dei candidati designati e l'ammissione di candidati che, secondo la loro prospettazione, non possedevano i requisiti previsti dall'avviso. Uno dei ricorrenti ha inoltre lamentato la mancata valorizzazione dell'esperienza quale Direttore Generale; l'altro ha dedotto l'omessa valutazione di titoli accademici e gestionali. In via subordinata, entrambi hanno censurato l'irrazionale e discriminatoria valutazione dei titoli scientifici, compresa l'attribuzione di un punteggio pari a zero alla produzione scientifica di uno di essi. In via ulteriormente subordinata, hanno contestato la nomina della Commissione e le modalità procedurali seguite dal Senato Accademico.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per identità del petitum e della causa petendi. Ha accolto il motivo principale comune, ritenendo che l'avviso di selezione dovesse essere interpretato secondo i criteri letterale, sistematico e conservativo, privilegiando, in caso di ambiguità, l'interpretazione favorevole alla più ampia partecipazione. La congiunzione "ovvero", contenuta nella clausola relativa ai requisiti, è stata interpretata in senso disgiuntivo-alternativo: la candidatura poteva fondarsi sul possesso di comprovata competenza gestionale oppure su un'esperienza professionale di alto livello, da accertare con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. La Commissione, invece, ha illegittimamente trasformato la qualificazione scientifica e culturale, prevista quale modalità di accertamento del requisito alternativo dell'elevata professionalità, in un autonomo e ulteriore criterio di selezione, attribuendole un punteggio distinto da sommare a quello relativo ai titoli di servizio. Secondo il TAR, i titoli scientifici avrebbero potuto al più corroborare il possesso del requisito alternativo, ma non giustificare l'inserimento nell'elenco, la designazione e la nomina di candidati privi della comprovata competenza gestionale o dell'esperienza professionale di alto livello richiesta dall'avviso. L'illegittimità del criterio principale ha precluso l'esame delle ulteriori censure. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, ordinando al Senato Accademico di riformulare la designazione sulla base del solo punteggio relativo al criterio unico previsto dall'articolo 25 dello Statuto e sostanzialmente riprodotto nel criterio sub A, senza considerare autonomamente il criterio sub B relativo ai titoli scientifici. L'Università è stata condannata alle spese in favore dei ricorrenti, mentre le spese tra ricorrenti e controinteressati sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato riunendo il ricorso successivo al primo per identità del petitum e della causa petendi.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per la fissazione dell'udienza di merito nell'ambito della trattazione della domanda cautelare.

  • art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base regolamentare dell'avviso di selezione e della procedura per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  • art. 16, commi 2 e 3, del Regolamento Generale di Ateneo

    in applicazione dei criteri fissati nell’avviso; in misura doppia rispetto al numero dei candidati da designare; esprimendo su ciascuno di essi un motivato giudizio

    Vincola la Commissione ad applicare i criteri fissati dall'avviso e a formare un elenco di candidati idonei corredato da un giudizio motivato.

  • art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo

    relativo motivato giudizio

    Disciplina la designazione dei componenti da parte del Senato Accademico e la trasmissione al Rettore dell'elenco corredato dal giudizio motivato.

  • art. 25, commi 1 e 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo

    sulla base di una lista di candidati, in misura doppia rispetto al numero dei candidati da designare individuata da una Commissione di selezione

    Prevede che la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di una lista formata dalla Commissione tra candidati dotati di comprovata competenza gestionale oppure di esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

  • art. 2, comma 1, lettera i), l. 240/2010

    tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale

    Costituisce il criterio direttivo cui l'Ateneo ha adeguato lo Statuto per la scelta dei componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione.

  • art. 1362 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il criterio letterale di interpretazione delle clausole della lex specialis deve essere applicato prioritariamente.

  • art. 1363 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il criterio sistematico concorre all'interpretazione delle clausole della lex specialis, assicurando trasparenza, parità di trattamento e tutela dell'affidamento.

  • art. 1367 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In presenza di più interpretazioni possibili della lex specialis, impone di preferire quella che conserva l'efficacia della clausola e, nel caso concreto, favorisce la più ampia partecipazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, le clausole della lex specialis devono essere interpretate prioritariamente secondo i criteri letterale e sistematico; ove permangano ambiguità, deve preferirsi l'interpretazione conservativa e conforme al favor partecipationis, purché compatibile con il testo della clausola.
  • Quando una lex specialis prevede il possesso di una comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, la congiunzione "ovvero" può assumere valore disgiuntivo-alternativo, consentendo la candidatura sia di chi possieda specifica competenza gestionale sia di chi vanti un'elevata esperienza professionale accertabile attraverso la qualificazione scientifica e culturale.
  • La commissione di valutazione non può introdurre, dopo la pubblicazione dell'avviso, criteri autonomi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla lex specialis, né trasformare un elemento previsto come modalità di verifica di un requisito in un distinto criterio di selezione cui attribuire un punteggio autonomo.
  • Quando la qualificazione scientifica e culturale è prevista dalla lex specialis come elemento di attenzione o come modalità di accertamento dell'esperienza professionale di alto livello, essa non può essere valutata come requisito aggiuntivo e cumulativo rispetto alla comprovata competenza gestionale o all'esperienza professionale, salvo che ciò sia espressamente previsto dall'avviso.
  • L'annullamento degli atti di una procedura selettiva per illegittima applicazione dei criteri comporta, quale effetto conformativo, la riedizione della fase di designazione secondo i criteri vincolanti della lex specialis, senza utilizzare autonomamente il criterio illegittimamente valorizzato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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