Corte di giustizia, Ordinanza C-399/20
Order of the Court (Seventh Chamber) of 16 March 2021. — XH v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court – Civil service – Officials – Appraisal – Promotion – 2017 promotion exercise – List of officials promoted – Decision not to include an official on that list – Action for annulment and for damages – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-399/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di una funzionaria della Commissione contro l’ordinanza del Tribunale relativa alla mancata promozione nel 2017. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure rivolte contro la declaratoria di inammissibilità di alcuni argomenti e contro la mancata ulteriore disamina di altri motivi dopo l’annullamento della decisione di non promuovere. È stata inoltre confermata la liquidazione di 2 000 EUR per il danno non patrimoniale, perché il Tribunale aveva già tenuto conto degli elementi rilevanti. La Corte ha infine confermato la condanna della ricorrente alle proprie spese.
Impugnazione di un’ordinanza del Tribunale in materia di impiego pubblico UE: irricevibilità parziale delle censure contro la dichiarazione di inammissibilità di alcuni motivi e infondatezza delle censure sul quantum del risarcimento per danno non patrimoniale derivante dalla mancata promozione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare inammissibili talune censure relative alla presenza di un rapporto intermedio di prova nel fascicolo personale e agli appraisal reports 2015 e 2016, nonché nel ritenere non necessario esaminare altri motivi una volta annullata la decisione di non promuovere; inoltre, se il Tribunale abbia errato nel liquidare in 2 000 EUR il danno non patrimoniale senza adeguatamente valorizzare la gravità dell’irregolarità e il contenuto del rapporto intermedio di prova.
Principio di diritto
In sede di appello la Corte non può riesaminare il merito delle valutazioni del Tribunale né sostituire la propria valutazione del danno a quella del giudice di primo grado; un’impugnazione è irricevibile se mira solo a contestare le motivazioni della sentenza e non il suo dispositivo, o se non indica in modo preciso gli errori di diritto dedotti. Nel caso di specie, la Corte ha confermato che le censure della ricorrente contro la declaratoria di inammissibilità di alcuni argomenti erano in parte irricevibili e in parte infondate, e ha ritenuto corretta la liquidazione di 2 000 EUR per danno non patrimoniale, poiché il Tribunale aveva considerato sia il contenuto del rapporto intermedio di prova sia lo stato di ansia e incertezza causato dal suo utilizzo nella procedura di promozione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articoli 90 e 91 dello სტატuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 43 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 45 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 26 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 24 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Mancata promozione nel 2017 e appello contro l’ordinanza del Tribunale
Si tratta di un appello ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposto da una funzionaria della Commissione europea contro l’ordinanza del Tribunale nella causa T-511/18. La controversia riguarda la decisione di non includere il nome della ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nell’esercizio di promozione 2017 e la conseguente domanda di annullamento e di risarcimento del danno.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente contestava, nel giudizio di primo grado, la decisione pubblicata negli Administrative Notices n. 25-2017 del 13 novembre 2017, con cui non era stata iscritta nell’elenco dei promossi. In particolare, sosteneva che la procedura di promozione fosse viziata dall’inclusione nel suo fascicolo personale di un interim probation report, nonché dall’incidenza di alcuni appraisal reports relativi agli esercizi 2015 e 2016.
Il Tribunale aveva accolto in parte il ricorso: aveva annullato la decisione di non promuovere la ricorrente, riconoscendo un’irregolarità nella considerazione del rapporto intermedio di prova e del rapporto di fine prova, e aveva altresì riconosciuto un danno non patrimoniale, quantificandolo in 2 000 EUR. Il Tribunale aveva invece dichiarato inammissibili alcune censure relative alla presenza di taluni documenti nel fascicolo personale e aveva ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi, una volta accolto il primo motivo di annullamento.
Questioni sollevate in appello
L’impugnazione si articolava essenzialmente in due capi:
- contestazione della declaratoria di inammissibilità di alcune argomentazioni relative al fascicolo personale e agli appraisal reports 2015 e 2016, nonché della decisione di non esaminare altri motivi;
- contestazione della liquidazione del danno non patrimoniale, ritenuta insufficiente dalla ricorrente.
La ricorrente invocava, tra l’altro, l’articolo 47 della Carta, gli articoli 43, 45, 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, nonché il presunto carattere di nuovo fatto della rimozione dell’interim probation report dal fascicolo personale avvenuta nel 2018.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 181 del proprio regolamento di procedura, che consente di respingere con ordinanza motivata un appello manifestamente irricevibile o manifestamente infondato;
- l’articolo 169 del regolamento di procedura, secondo cui l’appello deve essere diretto contro il dispositivo della decisione impugnata;
- gli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, relativi ai termini e ai mezzi di ricorso;
- gli articoli 26, 43, 45 e 24 dello Statuto dei funzionari;
- gli articoli 47 e 7 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 266 TFUE, relativo agli obblighi conseguenti all’annullamento di un atto;
- gli articoli 137 e 184 del regolamento di procedura in materia di spese.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità delle censure
La Corte osserva innanzitutto che un appello non può limitarsi a contestare i motivi della sentenza impugnata, ma deve essere diretto contro il suo dispositivo. Per questa ragione, la ricorrente non poteva validamente censurare, in sé, il fatto che il Tribunale avesse dichiarato inammissibili alcuni suoi argomenti o avesse deciso, per economia processuale, di non esaminare ulteriori censure: tali profili non incidevano sul risultato finale, poiché la decisione di non promuovere era stata comunque annullata.
Quanto alla tesi del "nuovo fatto", la Corte rileva che il Tribunale aveva esaminato gli eventi successivi alla decisione impugnata, compresa la rimozione del rapporto intermedio di prova dal fascicolo nel gennaio 2018, ma aveva correttamente concluso che tali circostanze non costituivano nuovi fatti idonei a riaprire i termini di ricorso ex articoli 90 e 91 dello Statuto. La ricorrente si limitava, in sostanza, a riproporre argomenti già esaminati in primo grado, chiedendo un nuovo apprezzamento del merito, operazione che non spetta alla Corte di giustizia in sede di appello.
La Corte aggiunge che la rimozione del rapporto dal fascicolo non implicava, di per sé, alcun riconoscimento della sua illegalità: la Commissione aveva spiegato di aver agito per ragioni di opportunità, tenendo conto dello stato di ansia della ricorrente e delle sue preoccupazioni per la reputazione e la carriera.
Ragionamento sulla domanda di risarcimento
Quanto al secondo capo dell’appello, la Corte rileva che la ricorrente chiedeva un aumento del risarcimento per danno non patrimoniale fino a 20 000 EUR. Tuttavia, il Tribunale aveva già valutato sia il contenuto del rapporto intermedio di prova, che conteneva critiche severe alla sua efficienza, capacità, prestazioni e condotta, sia l’effetto che l’utilizzo di quel rapporto nella procedura di promozione aveva prodotto sul suo stato emotivo, generando ansia e incertezza sulla reputazione e sulle prospettive professionali.
La Corte ricorda che, nelle azioni di risarcimento, la quantificazione del danno spetta in linea di principio al Tribunale e che la Corte di giustizia non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, salvo difetto di motivazione o errore di diritto. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale era sufficiente e coerente, sicché la censura era infondata.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente l’appello come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Conferma quindi l’annullamento della decisione di non promuovere e la condanna della Commissione al risarcimento di 2 000 EUR per danno non patrimoniale, nonché la statuizione sulle spese, ponendo a carico della ricorrente le proprie spese.
Principi affermati
- L’appello deve essere diretto contro il dispositivo della decisione impugnata e contenere censure precise di errore di diritto; non è ammissibile un ricorso che miri solo a una revisione dei motivi.
- La rimozione di un documento dal fascicolo personale non comporta automaticamente il riconoscimento della sua illegittimità né costituisce, di per sé, un nuovo fatto idoneo a riaprire i termini di impugnazione.
- In materia di risarcimento del danno, la Corte di giustizia non sostituisce la propria valutazione a quella del Tribunale sulla quantificazione, se la motivazione di quest’ultimo è sufficiente e tiene conto degli elementi rilevanti.
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