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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-900/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021. — Association One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux contro Ministre de la Transition écologique et solidaire. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 5 e 8 – Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli – Articolo 9, paragrafo 1 – Autorizzazione a ricorrere in virtù di una deroga a un siffatto metodo consacrato dagli usi tradizionali – Presupposti – Assenza di altra soluzione soddisfacente – Giustificazione dell’assenza di “altra soluzione soddisfacente” con la sola preservazione di detto metodo tradizionale – Selettività delle catture – Normativa nazionale che autorizza la cattura di uccelli tramite l’impiego di vischio. — Causa C-900/19

Giurisprudenza europea62019CJ0900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha esaminato la compatibilità con la direttiva "Uccelli" della normativa francese che autorizza la cattura con vischio di tordi e merli da usare come richiami. Ha escluso che la tradizione, da sola, possa giustificare l’assenza di un’altra soluzione soddisfacente e ha chiarito che il requisito di selettività non è rispettato se le catture accessorie, pur limitate, possono causare danni non trascurabili agli uccelli non bersaglio. Ne deriva un’interpretazione restrittiva delle deroghe ambientali, con onere motivazionale e probatorio rafforzato in capo alle autorità nazionali.

Interpretazione della direttiva 2009/147/CE: condizioni per la deroga relativa a metodi tradizionali di cattura degli uccelli con vischio, in particolare nozione di "altra soluzione soddisfacente" e requisito di selettività.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE, il carattere tradizionale di un metodo di cattura possa da solo escludere l’esistenza di un’altra soluzione soddisfacente; e se la medesima disposizione consenta una deroga per un metodo di cattura non selettivo in senso assoluto ma che produca catture accessorie esigue e temporanee, in particolare quando gli esemplari accidentalmente catturati possono essere liberati senza danni trascurabili o, viceversa, quando essi subiscono danni non trascurabili.

Principio di diritto

Il carattere tradizionale di un metodo di cattura degli uccelli non basta, di per sé, a provare che non esista un’altra soluzione soddisfacente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE: la deroga richiede una motivazione precisa e circostanziata, fondata sulle migliori conoscenze scientifiche e sulla comparazione delle alternative ragionevoli. Inoltre, un metodo di cattura derogatorio è "selettivo" solo se le catture accessorie, pur eventualmente esigue e temporanee, non arrecano alle specie non bersaglio danni non trascurabili; se tali danni sono possibili, la deroga è esclusa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 1 direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 2 direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 5 direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 7 direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 8 direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 9 direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 13 TFUE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 3 TUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 37
  • Direttiva 79/409/CEE
  • Allegato II, parte B, direttiva 2009/147/CE
  • Allegato IV, lettera a), direttiva 2009/147/CE

Cattura di uccelli con vischio e deroga della direttiva "Uccelli"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici. La controversia nasce dalla validità di decreti francesi che autorizzavano, per la stagione venatoria 2018-2019, l’uso del vischio per catturare tordi e merli neri da impiegare come richiami in alcuni dipartimenti del Sud della Francia.

Fatti e procedimento principale

Le associazioni One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux hanno chiesto l’annullamento dei decreti del 24 settembre 2018 e, più in generale, l’abrogazione del decreto del 17 agosto 1989 che disciplina l’uso del vischio. Esse sostenevano che il metodo fosse non selettivo e che mancasse una dimostrazione reale dell’assenza di un’altra soluzione soddisfacente. Il giudice del rinvio ha richiamato la precedente sentenza Commissione/Francia del 1988, ma ha ritenuto decisiva la successiva evoluzione giurisprudenziale, in particolare Commissione/Malta del 2018, in cui la Corte aveva insistito sul requisito della motivazione precisa e sull’effettiva selettività del metodo autorizzato.

Normativa rilevante

La Corte ha ricordato la struttura della direttiva 2009/147/CE:

  • articolo 5: divieto generale di uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli;
  • articolo 8: divieto di mezzi, impianti e metodi di cattura in massa o non selettivi, inclusi quelli dell’allegato IV, lettera a), tra cui il vischio;
  • articolo 9, paragrafo 1, lettera c): possibilità di deroga solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura di determinati uccelli in piccole quantità;
  • articolo 9, paragrafo 2: obbligo di indicare specie interessate, mezzi autorizzati, condizioni, autorità competente e controlli. Sono stati richiamati anche l’articolo 2 della direttiva, i considerando 3 e 5, l’articolo 13 TFUE, l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 3 TUE e l’articolo 37 della Carta.

Ragionamento della Corte sull’assenza di "altra soluzione soddisfacente"

La Corte ha affermato che la tradizione non costituisce una deroga autonoma al regime di tutela degli uccelli selvatici. L’autorità nazionale, quando intende derogare, deve fondare la scelta su una motivazione precisa e adeguata, basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, e deve comparare le diverse opzioni ragionevoli che potrebbero soddisfare l’obiettivo perseguito. Secondo la Corte, non è sufficiente affermare che un metodo è tradizionale per dedurre che non esista un’altra soluzione soddisfacente. Occorre invece verificare se alternative come l’allevamento, la riproduzione in cattività o altre tecniche ragionevoli siano praticabili; il solo fatto che esse implichino un adattamento rispetto alla tradizione non basta a escluderle.

Ragionamento della Corte sul requisito di selettività

Quanto alla selettività, la Corte ha chiarito che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Il contesto normativo mostra che l’articolo 8 vieta in principio il vischio, e che l’articolo 9 consente solo una deroga eccezionale, da interpretare restrittivamente. La Corte ha distinto tra metodi letali e non letali: nel caso di un metodo non letale, le catture accessorie possono essere tollerate solo se sono di entità molto limitata, di durata limitata e se gli esemplari accidentalmente catturati possono essere liberati senza subire danni non trascurabili. Se invece il metodo, pur non essendo in linea di principio letale, è idoneo a causare danni non trascurabili agli uccelli non bersaglio, il requisito di selettività non è soddisfatto. Nel caso francese, la Corte ha osservato che il vischio può danneggiare il piumaggio degli uccelli catturati, rendendo plausibile un pregiudizio irreparabile; spetta comunque al giudice nazionale verificare, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche, se i controlli previsti siano sufficienti a escludere danni non trascurabili.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • il carattere tradizionale del metodo non basta a dimostrare l’assenza di un’altra soluzione soddisfacente;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), osta a una normativa che autorizza un metodo di cattura con catture accessorie, anche se esigue e temporanee, quando tali catture possano causare danni non trascurabili alle specie non bersaglio. La decisione conferma quindi un’interpretazione molto restrittiva delle deroghe alla tutela degli uccelli selvatici e rafforza l’onere di motivazione e controllo gravante sulle autorità nazionali.

Come è indicizzato

Materietutela degli uccelli selvaticideroghe ambientalicaccia tradizionaleselettività dei metodi di catturabenessere animale

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