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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-64/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021. — UH contro An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'An Ard-Chúirt. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 288 TFUE – Direttiva 2001/82/CE – Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari – Articoli 58, 59 e 61 – Informazioni che devono figurare sui confezionamenti esterni, sui confezionamenti primari e sui foglietti illustrativi dei medicinali veterinari – Obbligo di redigere le informazioni in tutte le lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio – Normativa nazionale che prevede la redazione delle informazioni soltanto in una delle due lingue ufficiali dello Stato membro – Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto a dichiarare che lo Stato membro non ha recepito correttamente la direttiva 2001/82/CE e che le autorità competenti devono modificare la normativa nazionale. — Causa C-64/20

Giurisprudenza europea62020CJ0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il sopravvenire di un regolamento UE non ancora applicabile non consente al giudice nazionale di neutralizzare gli effetti di una direttiva ancora vigente e non correttamente recepita. Quando il giudice constata l’incompatibilità del diritto interno con la direttiva 2001/82/CE, deve adottare i rimedi previsti dall’ordinamento interno per far constatare l’obbligo dello Stato di porvi fine. La futura conformità al regolamento (UE) 2019/6 non giustifica il diniego della declaratoria richiesta.

Recepimento della direttiva sui medicinali veterinari e possibilità per il giudice nazionale di negare una declaratoria di mancato recepimento in ragione della futura applicazione del regolamento (UE) 2019/6

La questione giuridica

Se, constatato il mancato corretto recepimento della direttiva 2001/82/CE da parte dello Stato membro, il giudice nazionale possa rifiutare di pronunciare la dichiarazione richiesta perché la normativa nazionale è già conforme al successivo regolamento (UE) 2019/6, la cui applicazione è differita e che abroga la direttiva; e, più in generale, se il principio dell’effetto diretto del diritto dell’Unione osti a tale rifiuto.

Principio di diritto

L’articolo 288 TFUE osta a che un giudice nazionale, dopo aver accertato che lo Stato membro non ha correttamente recepito la direttiva 2001/82/CE, rifiuti di adottare la dichiarazione giurisdizionale richiesta solo perché la disciplina nazionale risulta compatibile con il regolamento (UE) 2019/6, la cui applicazione è differita al 28 gennaio 2022 e che abroga la direttiva; fino alla sua abrogazione, la direttiva resta vincolante e il giudice deve assicurare il raggiungimento del risultato da essa imposto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 2001/82/CE
  • Direttiva 2004/28/CE
  • Regolamento (UE) 2019/6
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Recepimento della direttiva 2001/82/CE e dichiarazione di mancato recepimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Alta Corte irlandese in una controversia tra un cittadino irlandese e le autorità dello Stato membro sulla corretta attuazione della disciplina UE in materia di etichettatura dei medicinali veterinari. Il tema centrale è se il giudice nazionale possa rifiutare una declaratoria di mancato recepimento della direttiva 2001/82/CE per il solo fatto che, dal 28 gennaio 2022, sarebbe applicabile il regolamento (UE) 2019/6, che sostituisce quella direttiva.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, madrelingua irlandese, sosteneva che le informazioni sui medicinali veterinari commercializzati in Irlanda fossero redatte solo in inglese, mentre la direttiva 2001/82/CE imporrebbe l’uso delle lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio. Chiese quindi all’Alta Corte di dichiarare che l’Irlanda non aveva correttamente recepito la direttiva e che le autorità competenti dovevano modificare la normativa nazionale.

Il giudice del rinvio aveva già ritenuto che le disposizioni linguistiche della direttiva fossero chiare, precise e incondizionate e che il diritto nazionale non fosse conforme. Tuttavia, dubitava di poter accogliere la domanda, poiché il regolamento (UE) 2019/6, pur non ancora applicabile, avrebbe reso conforme la disciplina irlandese a partire dal 28 gennaio 2022.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 288 TFUE, sul carattere vincolante delle direttive quanto al risultato da raggiungere;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul dovere di leale cooperazione;
  • gli articoli 58, 59 e 61 della direttiva 2001/82/CE, relativi alle informazioni da indicare su confezionamenti e foglietto illustrativo;
  • il regolamento (UE) 2019/6, in particolare l’articolo 7 sulle lingue, l’articolo 149 sull’abrogazione della direttiva 2001/82 e l’articolo 160 sull’entrata in applicazione differita al 28 gennaio 2022.

Questioni pregiudiziali

Il giudice irlandese chiedeva in sostanza:

  • se un giudice nazionale abbia un potere discrezionale di rifiutare il provvedimento richiesto, nonostante l’accertato mancato recepimento della direttiva;
  • se tale rifiuto possa fondarsi sulla futura applicazione del regolamento (UE) 2019/6, pur essendo la direttiva 2001/82/CE ancora vigente nel periodo rilevante.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ricordato che l’obbligo di conseguire il risultato previsto da una direttiva vincola tutte le autorità nazionali, comprese quelle giurisdizionali, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 288 TFUE.

Ha poi osservato che, una volta accertato il mancato recepimento corretto, il giudice nazionale deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché il risultato imposto dalla direttiva sia raggiunto. Il fatto che la normativa interna fosse già compatibile con il futuro regolamento 2019/6 non incideva sulla constatazione dell’illegittimità del diritto nazionale per il periodo in cui la direttiva era ancora in vigore.

La Corte ha sottolineato che la direttiva 2001/82/CE conserva il proprio carattere vincolante fino alla sua abrogazione e che solo la Corte può, in via eccezionale, modulare gli effetti del diritto dell’Unione per ragioni imperative di certezza del diritto. Pertanto, un giudice nazionale non può sospendere o neutralizzare l’obbligo di recepimento sulla base di una valutazione di opportunità, costi o futura inutilità della modifica normativa.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 288 TFUE osta a che il giudice nazionale, avendo accertato il mancato corretto recepimento della direttiva 2001/82/CE, rifiuti di adottare la dichiarazione giurisdizionale richiesta perché la normativa nazionale gli sembra conforme al regolamento (UE) 2019/6, il quale abroga la direttiva ma sarà applicabile solo dal 28 gennaio 2022.

Principi affermati

  • Una direttiva vincola gli Stati membri fino alla sua abrogazione o sostituzione effettivamente operante.
  • Il giudice nazionale deve assicurare il raggiungimento del risultato imposto dalla direttiva anche se è già prevista una futura disciplina UE diversa.
  • La futura entrata in vigore di un regolamento UE non giustifica il mancato rilievo del difetto di recepimento di una direttiva ancora vigente.
  • Non spetta al giudice nazionale “sospendere” l’efficacia pratica della direttiva per ragioni di opportunità o convenienza normativa.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarietichettatura e foglietto illustrativomultilinguismoeffetto diretto e primato del diritto uetutela giurisdizionale

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