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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-596/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 marzo 2021. — Commissione europea contro Ungheria. — Impugnazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Imposta ungherese sul fatturato connesso alla pubblicità – Elementi di determinazione del sistema di riferimento – Progressività delle aliquote – Dispositivo transitorio di deducibilità parziale delle perdite riportate – Esistenza di un vantaggio a carattere selettivo – Onere della prova. — Causa C-596/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunita in Grande Sezione, respinge l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione con cui era stata qualificata come aiuto di Stato l’imposta ungherese sulla pubblicità. La Corte afferma che la progressività dell’imposta fa parte del sistema di riferimento e che la Commissione non ha dimostrato un’impostazione manifestamente discriminatoria. Conferma inoltre che il meccanismo transitorio di deducibilità parziale delle perdite riportate non conferiva un vantaggio selettivo. La Commissione è condannata alle spese.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato: la Corte conferma che la progressività di un’imposta sul fatturato pubblicitario e una deduzione transitoria delle perdite non integrano, nel caso concreto, un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel ritenere, da un lato, che la progressività dell’imposta ungherese sul fatturato pubblicitario facesse parte del sistema di riferimento e non conferisse un vantaggio selettivo alle imprese con fatturato più basso e, dall’altro, che il meccanismo transitorio di deducibilità parziale delle perdite riportate non costituisse un vantaggio selettivo a favore delle imprese che nel 2013 non avevano realizzato utili.

Principio di diritto

In assenza di armonizzazione tributaria, gli Stati membri restano liberi di definire le caratteristiche costitutive del proprio tributo, incluse base imponibile e aliquote progressive, che di regola integrano il sistema di riferimento ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; la Commissione deve dimostrare che tali caratteristiche siano state concepite in modo manifestamente discriminatorio. Inoltre, un meccanismo transitorio che consenta alle imprese economicamente più deboli, identificate tramite l’assenza di utili in un esercizio precedente, di dedurre parzialmente perdite riportate non è selettivo se si inserisce coerentemente nell’obiettivo redistributivo della legge fiscale e non tratta situazioni comparabili in modo ingiustificato.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura della Corte

Imposta ungherese sul fatturato pubblicitario e aiuti di Stato

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-20/17, con la quale era stata annullata la decisione (UE) 2017/329 relativa alla tassazione ungherese del fatturato pubblicitario. La Corte è chiamata a verificare se la Commissione abbia correttamente qualificato come aiuto di Stato il carattere progressivo dell’imposta e il meccanismo transitorio di deducibilità parziale delle perdite riportate.

Fatti e procedimento amministrativo

L’Ungheria aveva istituito, con la legge n. XXII del 2014, una nuova imposta speciale sul fatturato derivante dalla diffusione di annunci pubblicitari in Ungheria, applicata con aliquote progressive da 0% a 50% e accompagnata da un meccanismo transitorio che consentiva, a certe condizioni, di dedurre il 50% delle perdite riportate dagli esercizi precedenti se l’utile al lordo delle imposte nel 2013 era nullo o negativo.

La Commissione, con decisione del 12 marzo 2015, aveva avviato il procedimento formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, con la decisione controversa del 4 novembre 2016, aveva concluso che:

  • la progressività dell’imposta;
  • il meccanismo di deducibilità parziale delle perdite riportate costituivano aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

La Commissione aveva inoltre ordinato il recupero, salvo soppressione retroattiva della misura. L’Ungheria aveva poi modificato e infine abrogato retroattivamente la disciplina nel 2017.

Sentenza del Tribunale

Dinanzi al Tribunale l’Ungheria deduceva tre motivi: erronea qualificazione come aiuto di Stato, violazione dell’obbligo di motivazione e sviamento di potere. Il Tribunale aveva accolto il primo motivo, ritenendo che la Commissione avesse erroneamente individuato un vantaggio selettivo sia nella progressività dell’imposta sia nel meccanismo di deducibilità delle perdite riportate, e aveva annullato la decisione senza esaminare gli altri motivi.

Questioni esaminate dalla Corte

La Commissione sosteneva, in sintesi, che il Tribunale avesse erroneamente:

  • incluso la progressività dell’imposta nel sistema di riferimento;
  • esaminato la comparabilità delle imprese alla luce di un obiettivo non pertinente;
  • preso in considerazione, nella giustificazione, un obiettivo redistributivo esterno alla misura;
  • escluso la selettività del meccanismo di deducibilità delle perdite riportate.

Ragionamento della Corte sulla progressività dell’imposta

La Corte ricorda che, in materia di aiuti di Stato, la selettività richiede di identificare il sistema di riferimento, cioè il regime fiscale normale applicabile nello Stato membro, e verificare se la misura deroghi a tale sistema favorendo talune imprese rispetto ad altre in situazione comparabile.

La Corte afferma che, fuori dai settori armonizzati, la determinazione delle caratteristiche costitutive di ogni imposta rientra nell’autonomia fiscale degli Stati membri, compresa la scelta di aliquote proporzionali o progressive, della base imponibile e del fatto generatore. Tali caratteristiche, in linea di principio, definiscono esse stesse il sistema di riferimento.

Ne consegue che il diritto dell’Unione non osta, di per sé, a un’imposizione progressiva basata sul fatturato, anche se l’imposta è diretta a tener conto della capacità contributiva delle imprese. Il fatto che il fatturato sia un indicatore imperfetto o che l’utile sia, in astratto, più preciso non è decisivo ai fini degli aiuti di Stato. La Commissione non ha dimostrato che la struttura progressiva fosse stata concepita in modo manifestamente discriminatorio per aggirare le regole sugli aiuti di Stato.

La Corte conclude quindi che il Tribunale non ha commesso errore nel ritenere che la progressività facesse parte del sistema di riferimento e che la Commissione avesse fatto riferimento a un sistema incompleto e fittizio.

Ragionamento della Corte sul meccanismo di deducibilità parziale delle perdite riportate

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il solo fatto che una misura sia accessibile solo ai contribuenti che soddisfano determinate condizioni non la rende automaticamente selettiva. Né il suo carattere transitorio basta, da solo, a qualificarla come aiuto di Stato.

Nel caso concreto, il meccanismo di deducibilità parziale delle perdite riportate era stato concepito come misura transitoria per attenuare l’onere fiscale delle imprese economicamente più deboli nel primo anno di applicazione dell’imposta. La Corte ritiene che le imprese che nel 2013 non avevano realizzato utili e disponevano di perdite riportate non si trovassero, rispetto all’obiettivo redistributivo perseguito dalla legge, in una situazione comparabile con le imprese che avevano realizzato utili in quell’esercizio.

La Corte aggiunge che il legislatore ungherese poteva, senza violare il diritto dell’Unione sugli aiuti di Stato, combinare un’imposta sul fatturato con un meccanismo che tenesse conto, per il primo anno, delle perdite riportate delle imprese prive di utili nel 2013. Non rileva, di per sé, che i beneficiari fossero già identificabili al momento dell’adozione della legge.

Richiamo alla giurisprudenza precedente

La Corte richiama, tra le altre, le sentenze:

  • Belgio e Forum 187/Commissione;
  • Commissione/World Duty Free Group;
  • A-Brauerei;
  • Banco Exterior de España;
  • Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito;
  • Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione;
  • Vodafone Magyarország e Tesco-Global Áruházak.

In particolare, precisa che la sentenza Gibraltar non impone di qualificare come selettive le misure fiscali che assumono come criterio gli utili o l’assenza di utili, quando tali criteri sono coerenti con l’obiettivo perseguito dal legislatore e non rivelano un disegno manifestamente discriminatorio.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione. Conseguentemente, la Commissione è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la progressività di un’imposta nazionale, in assenza di armonizzazione, rientra normalmente nel sistema di riferimento ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
  • la Commissione deve provare che la struttura del tributo sia stata ideata in modo manifestamente discriminatorio;
  • un meccanismo transitorio che attenui il prelievo per imprese con minore capacità contributiva non è selettivo se risponde coerentemente all’obiettivo della normativa fiscale e non introduce un trattamento ingiustificatamente differenziato tra situazioni comparabili.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statofiscalità direttaimposte sul fatturatoselettività del vantaggiorecupero di aiuti illegittimi

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