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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-186/20

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 17 March 2021. — Chatwal Hotels & Resorts LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark THE TIME – Earlier EU word mark TIMEHOUSE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-186/20

Giurisprudenza europea62020TJ0186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Chatwal Hotels & Resorts contro la decisione EUIPO che aveva negato la registrazione del segno THE TIME. La pronuncia ribadisce i criteri di valutazione globale del rischio di confusione, valorizzando l'identità dei servizi, la somiglianza media dei segni e il carattere distintivo medio del marchio anteriore TIMEHOUSE. È escluso che la presenza dell'articolo "the" elimini la somiglianza concettuale o imponga l'applicazione della teoria della compensazione.

Opposizione al marchio UE THE TIME: confermata la probabilità di confusione con il marchio anteriore TIMEHOUSE per servizi immobiliari e alberghieri identici o strettamente coincidenti.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso avesse violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 ritenendo sussistente un rischio di confusione tra il segno THE TIME e il marchio anteriore TIMEHOUSE, in particolare: i) per l'apprezzamento della somiglianza concettuale; ii) per la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore; iii) per il mancato ricorso alla teoria dell'interazione/counteraction theory.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che sussiste probabilità di confusione tra THE TIME e TIMEHOUSE quando i servizi sono identici e i segni presentano somiglianza visiva, fonetica e concettuale di grado medio; l'articolo determinativo "the" non incide in modo apprezzabile sull'impressione concettuale, mentre il marchio anteriore TIMEHOUSE conserva carattere distintivo medio. La teoria della compensazione delle differenze concettuali non opera perché richiede differenze concettuali particolarmente marcate e immediate, qui insussistenti.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione al marchio UE THE TIME contro TIMEHOUSE

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina il rifiuto di registrazione del segno verbale THE TIME per servizi immobiliari e alberghieri, in presenza del marchio anteriore TIMEHOUSE.

Fatti e procedimento amministrativo

Chatwal Hotels & Resorts LLC aveva chiesto la registrazione del marchio UE verbale THE TIME per servizi delle classi 36 e 43 della classificazione di Nizza, tra cui servizi immobiliari, hotel, ristorazione, catering e prenotazioni alberghiere. Timehouse Capital GmbH aveva proposto opposizione sulla base del marchio UE anteriore TIMEHOUSE, registrato per servizi anch’essi rientranti nelle classi 36 e 43, tra cui agenzia immobiliare, locazione, gestione immobiliare, hotel, motel, bar, ristoranti, prenotazioni e alloggi temporanei. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi corrispondente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La divisione d’opposizione aveva accolto l’opposizione e la Prima commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda.

Censure formulate dalla ricorrente

La ricorrente deduceva un unico motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare, sosteneva che la commissione di ricorso avesse erroneamente:

  • qualificato i segni come concettualmente simili;
  • omesso di applicare la teoria della compensazione delle differenze concettuali;
  • sottovalutato l’effetto dell’articolo determinativo "the" nel segno richiesto;
  • attribuito al marchio anteriore un carattere distintivo medio senza una sufficiente precisione, soprattutto per alcuni servizi della classe 43.

Normativa e criteri giurisprudenziali richiamati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui un marchio non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione. Richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei servizi, nonché del fatto che il rischio di confusione presuppone cumulativamente somiglianza tra i marchi e tra i prodotti/servizi.

Pubblico di riferimento e confronto dei servizi

La commissione di ricorso, senza che ciò fosse contestato, aveva individuato come pubblico di riferimento il grande pubblico, ma anche operatori professionali, nell’intero territorio dell’Unione. Il livello di attenzione poteva variare da medio ad alto a seconda della natura e delle condizioni economiche dei servizi. Quanto ai servizi, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva correttamente considerato i servizi richiesti come identicamente ricompresi nelle categorie coperte dal marchio anteriore. Questo elemento è decisivo perché il giudizio di confusione si fonda su un grado elevato di prossimità tra le prestazioni offerte.

Confronto dei segni

Sul piano visivo e fonetico, la ricorrente non contestava la valutazione di somiglianza media effettuata dalla commissione di ricorso. Il Tribunale conferma tale analisi. Sul piano concettuale, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il termine "the" altererebbe l’impressione complessiva del segno richiesto. L’articolo determinativo è privo di reale incidenza percettiva nel contesto del marchio e il pubblico percepirà comunque il significato autonomo del termine "time". Per il marchio anteriore, il Tribunale osserva che il pubblico lo scomporrà nei vocaboli "time" e "house", entrambi dotati di significato concreto. Il segno TIMEHOUSE viene quindi percepito come un termine inventato nel suo insieme, ma con una chiara allusione alla condivisione di una casa per periodi di tempo, cioè al c.d. time sharing. Ne deriva una somiglianza concettuale di grado medio tra i segni.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale conferma anche la valutazione del carattere distintivo medio del marchio TIMEHOUSE. Pur essendo scomponibile in due elementi semanticamente comprensibili, il segno, considerato globalmente, non è descrittivo dei servizi in questione e funziona come marchio di invenzione o quantomeno di fantasia allusiva. La ricorrente contestava la mancanza di specificazione, per alcuni servizi della classe 43, del grado di distintività dell’elemento "house". Il Tribunale chiarisce però che la commissione di ricorso aveva attribuito al marchio nel suo complesso un carattere distintivo medio rispetto a tutti i servizi controversi, e che tale conclusione non era viziata da errore.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce dell’identità dei servizi, della somiglianza media dei segni sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, e del carattere distintivo medio del marchio anteriore, il Tribunale ritiene corretta la conclusione dell’EUIPO sulla sussistenza del rischio di confusione. Il pubblico pertinente può ragionevolmente credere che i servizi offerti con il segno THE TIME provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate a quelle titolari del marchio TIMEHOUSE. Il fatto che per alcuni servizi il pubblico abbia un livello di attenzione più elevato non basta, da solo, ad escludere il rischio di confusione.

Teoria della compensazione delle differenze concettuali

Il Tribunale esclude l’applicazione della teoria della compensazione delle differenze concettuali. Tale teoria opera solo quando sussistano differenze concettuali particolarmente pronunciate e immediate capaci di neutralizzare somiglianze visive e fonetiche. Nel caso di specie, poiché i segni sono già concettualmente simili in misura media, manca il presupposto stesso per applicare tale teoria. Il Tribunale distingue espressamente il caso dalla nota sentenza Ruiz-Picasso, nella quale il segno anteriore evocava immediatamente il pittore Pablo Picasso e creava una differenza semantica netta.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Chatwal Hotels & Resorts LLC. Conseguentemente, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da EUIPO.

Principio affermato

Nel giudizio di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, l’identità dei servizi e una somiglianza media dei segni sul piano visivo, fonetico e concettuale sono sufficienti a fondare il rischio di confusione anche quando il pubblico mostri un’attenzione medio-alta. L’aggiunta di un articolo determinativo a un segno non è, di per sé, idonea a eliminare la somiglianza concettuale, e la teoria della compensazione delle differenze concettuali presuppone differenze semantiche particolarmente marcate, qui assenti.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneservizi immobiliariservizi alberghieri

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