Corte di giustizia, Sentenza C-562/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 marzo 2021. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Impugnazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Decisione di avvio del procedimento di indagine formale. — Causa C-562/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha respinto l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato le decisioni relative all’imposta polacca sul commercio al dettaglio. Ha confermato che la progressività dell’imposta rientra, in principio, nel sistema di riferimento e non costituisce di per sé un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Ha inoltre ribadito che il controllo giurisdizionale sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale e sull’ingiunzione di sospensione è limitato all’errore manifesto di valutazione.
Aiuti di Stato e imposta progressiva sul fatturato nel commercio al dettaglio polacco: la Corte respinge l’impugnazione della Commissione e conferma che la progressività dell’imposta integra il sistema di riferimento, salvo schema manifestamente discriminatorio.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE escludendo che la progressività dell’imposta sul fatturato nel commercio al dettaglio costituisse un vantaggio selettivo e includendola nel sistema di riferimento; e se abbia errato nell’annullare la decisione di avvio del procedimento di indagine formale e l’ingiunzione di sospensione adottata ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 2015/1589, anziché limitarsi a un controllo di errore manifesto di valutazione.
Principio di diritto
In materia di aiuti di Stato, quando uno Stato membro istituisce un’imposta sul fatturato con aliquote progressive, le caratteristiche costitutive dell’imposta, incluse le aliquote progressive, fanno in linea di principio parte del sistema di riferimento ai fini della verifica della selettività, nell’esercizio dell’autonomia fiscale nazionale; la Commissione può discostarsene solo dimostrando che la progressività è stata concepita in modo manifestamente discriminatorio per eludere le regole sugli aiuti di Stato. Inoltre, il giudice dell’Unione controlla la decisione di avvio del procedimento e l’ingiunzione di sospensione verificando soltanto l’assenza di errore manifesto di valutazione; nel caso di specie, la Commissione non ha dimostrato tali errori e l’impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura della Corte
Imposta progressiva polacca sul commercio al dettaglio e aiuti di Stato
La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato due decisioni relative alla legge polacca sull’imposta nel settore del commercio al dettaglio. La Corte si pronuncia sulla qualificazione della progressività dell’imposta come possibile aiuto di Stato e sul controllo giurisdizionale della decisione di avvio del procedimento di indagine formale e dell’ingiunzione di sospensione adottata dalla Commissione.
Fatti e procedimento principale
All’inizio del 2016 la Polonia aveva progettato un’imposta sul commercio al dettaglio di merci, basata sul fatturato e articolata in scaglioni progressivi. La legge è stata adottata il 6 luglio 2016 ed è entrata in vigore il 1o settembre 2016: l’imposta era pari a zero fino a PLN 17 milioni di fatturato mensile, poi allo 0,8% tra PLN 17 milioni e PLN 170 milioni, e all’1,4% oltre tale soglia.
La Commissione ha ritenuto che la progressività dell’imposta potesse conferire un vantaggio selettivo alle imprese con fatturato più basso, qualificando la misura come aiuto di Stato. Con decisione del 19 settembre 2016 ha avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, ingiungendo alla Polonia di sospendere l’applicazione delle aliquote progressive. Con decisione del 30 giugno 2017 ha poi concluso per l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
Sentenza del Tribunale impugnata
La Polonia aveva proposto due ricorsi dinanzi al Tribunale: uno contro la decisione di avvio e uno contro la decisione negativa. L’Ungheria era intervenuta a sostegno della Polonia. Il Tribunale ha annullato le decisioni controverse, ritenendo, da un lato, che la Commissione avesse errato nel considerare la progressività dell’imposta esterna al sistema di riferimento e nel ravvisare un vantaggio selettivo; dall’altro, che la decisione di avvio non fosse sorretta da sufficienti dubbi legittimi sulla qualificazione della misura come aiuto nuovo.
Questioni giuridiche esaminate dalla Corte
La Commissione ha dedotto due motivi di impugnazione:
- il primo, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per avere il Tribunale escluso la selettività della misura e incluso la progressività nel sistema di riferimento;
- il secondo, relativo alla violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 13 del regolamento 2015/1589, per avere il Tribunale annullato la decisione di avvio e l’ingiunzione di sospensione senza limitarsi al controllo dell’errore manifesto di valutazione.
Ragionamento della Corte sulla selettività fiscale
La Corte ricorda la struttura dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e il criterio della selettività: occorre individuare il sistema di riferimento, verificare se la misura vi deroga introducendo differenziazioni tra operatori comparabili e, in caso di differenziazione, esaminare se essa sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale.
La Corte afferma che, fuori dai settori armonizzati, le caratteristiche costitutive dell’imposta rientrano nel potere discrezionale degli Stati membri e definiscono, in linea di principio, il sistema di riferimento. Ciò vale anche per la scelta di un’aliquota progressiva. L’Unione non impedisce agli Stati membri di adottare imposte progressive, anche sul fatturato, poiché il fatturato è un indicatore neutro e pertinente della capacità contributiva.
La Commissione non ha dimostrato che la progressività dell’imposta polacca fosse stata concepita in modo manifestamente discriminatorio per eludere il diritto dell’Unione sugli aiuti di Stato. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errore nel ritenere che il tariffario progressivo facesse parte del sistema di riferimento e che la Commissione avesse usato un sistema incompleto e fittizio.
Ragionamento della Corte sul procedimento di indagine formale e sull’ingiunzione di sospensione
La Corte ribadisce che la Commissione deve avviare il procedimento di indagine formale quando, dopo l’esame preliminare, non è in grado di escludere la compatibilità della misura o nutre dubbi sulla sua stessa qualificazione come aiuto di Stato. In questa fase, il controllo del giudice dell’Unione sulla decisione di avvio e sull’ingiunzione di sospensione è limitato alla verifica dell’assenza di errore manifesto di valutazione.
Nel caso concreto, il Tribunale si è attenuto a tale standard: ha ritenuto che la Commissione avesse fondato la qualificazione provvisoria della misura come aiuto nuovo su un’analisi manifestamente erronea, in quanto basata sull’idea che ogni imposta progressiva sul fatturato costituisca in linea di principio un aiuto di Stato. La Corte osserva inoltre che l’ingiunzione di sospensione, pur distinta dalla decisione di avvio, poggiava sulla medesima qualificazione provvisoria; perciò l’annullamento della prima era giustificato anche per tale ragione.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione. Quest’ultima è condannata alle spese; l’Ungheria, interveniente che non aveva proposto l’impugnazione, sopporta le proprie spese nel giudizio di legittimità.
Principi affermati
La Corte enuncia, in sostanza, che:
- la progressività di un’imposta nazionale sul fatturato può costituire una caratteristica ordinaria del sistema fiscale e, quindi, entrare nel sistema di riferimento per l’analisi della selettività;
- la Commissione può contestare tale scelta solo se prova che il meccanismo progressivo è stato costruito in modo manifestamente discriminatorio;
- il sindacato giurisdizionale sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale e sull’ingiunzione di sospensione resta circoscritto all’errore manifesto di valutazione.
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