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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-160/20

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 marzo 2021. — 3M Belgium contro Agenzia europea per le sostanze chimiche. — Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) e dei suoi sali come sostanza estremamente preoccupante – Iscrizione nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Termine di ricorso – Articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 – Articolo 59 del regolamento di procedura – Irricevibilità. — Causa T-160/20

Giurisprudenza europea62020TO0160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come irricevibile, per tardività, il ricorso di 3M Belgium contro l’iscrizione del PFBS e dei suoi sali nell’elenco delle sostanze candidate REACH. Ha ritenuto che la decisione fosse stata validamente pubblicata sul sito ECHA il 16 gennaio 2020 e che il termine d’impugnazione decorresse da quella data, senza applicazione del termine aggiuntivo previsto per gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Il ricorso, depositato il 27 marzo 2020, era quindi fuori termine.

Ricorso di annullamento contro l’iscrizione del PFBS e dei suoi sali nell’elenco delle sostanze candidate REACH: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per tardività, perché il termine decorre dalla pubblicazione sul sito ECHA e non beneficia del termine aggiuntivo previsto per gli atti pubblicati nella GUUE.

La questione giuridica

Nei limiti del ricorso ex articolo 263 TFUE: (i) se la decisione ECHA/01/2020 di iscrizione del PFBS e dei suoi sali nell’elenco delle sostanze candidate sia stata validamente pubblicata sul sito ECHA e non richieda la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; (ii) se, ai fini del termine di impugnazione, debba applicarsi il termine supplementare di 14 giorni dell’articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale; (iii) se il ricorso depositato il 27 marzo 2020 sia tempestivo ovvero possa essere salvato da errore scusabile, caso fortuito o forza maggiore.

Principio di diritto

Per gli atti dell’ECHA che aggiornano l’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, la pubblicazione rilevante ai fini del termine di impugnazione è quella sul sito Internet dell’ECHA; non si applica il termine supplementare di 14 giorni previsto dall’articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale, riservato agli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Il ricorso proposto oltre due mesi dalla pubblicazione, aumentati del termine di distanza, è quindi irricevibile, salvo prova di errore scusabile, caso fortuito o forza maggiore, qui esclusi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 59, paragrafi 1, 4, 7 e 10, del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 130, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafi 3 e 10, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 216/2013

Iscrizione del PFBS e dei suoi sali nell’elenco delle sostanze candidate REACH

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale, resa nell’ambito di un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da 3M Belgium contro la decisione ECHA/01/2020 del 16 gennaio 2020. La decisione impugnata riguarda l’identificazione dell’acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) e dei suoi sali come sostanza estremamente preoccupante e la loro iscrizione nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento REACH.

Fatti e procedimento principale

3M Belgium agiva quale rappresentante esclusiva, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1907/2006, per le importazioni di un additivo ignifugo contenente, in misura pressoché totale, il sale di potassio del PFBS. Il fascicolo di identificazione era stato presentato dall’autorità norvegese competente il 5 agosto 2019; dopo consultazione pubblica e rinvio al comitato degli Stati membri, quest’ultimo aveva raggiunto l’unanimità sull’identificazione del PFBS e dei suoi sali come sostanza rispondente ai criteri dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH.

Il 16 gennaio 2020 l’ECHA aveva adottato la decisione ECHA/01/2020, pubblicandola sul proprio sito Internet unitamente all’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate. La ricorrente aveva depositato il ricorso il 27 marzo 2020. L’ECHA aveva eccepito l’irricevibilità per tardività ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato tre profili principali:

  • se la pubblicazione sul sito Internet dell’ECHA fosse una modalità valida di pubblicazione ai fini dell’articolo 263, sesto comma, TFUE;
  • se il termine di ricorso dovesse beneficiare del termine supplementare di 14 giorni previsto dall’articolo 59 del regolamento di procedura, norma espressamente riferita agli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale;
  • se, in ogni caso, la tardività potesse essere giustificata da errore scusabile, caso fortuito o forza maggiore.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 263 TFUE, l’articolo 279 TFUE e l’articolo 59, paragrafi 1 e 10, del regolamento REACH. Sul piano processuale sono centrali gli articoli 58, 59, 60, 130, 134, 142 e 144 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché l’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Ragionamento del Tribunale sulla pubblicazione

Il Tribunale osserva che il concetto di "pubblicazione" di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE non coincide necessariamente con quello dell’articolo 297 TFUE. In materia REACH, l’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 prevede espressamente che l’ECHA pubblichi e aggiorni sul proprio sito Internet l’elenco delle sostanze candidate non appena sia stata adottata una decisione di inclusione.

Ne consegue che la pubblicazione sul sito dell’ECHA è una modalità legittima e idonea a far decorrere il termine di ricorso. Il Tribunale rileva inoltre che le decisioni del direttore esecutivo dell’ECHA che dispongono l’aggiornamento dell’elenco sono pubblicate solo in tale elenco, sicché la data della decisione coincide con quella della pubblicazione dell’elenco aggiornato.

Data di pubblicazione e prova della tempestività

Per dimostrare la data del 16 gennaio 2020, l’ECHA aveva prodotto metadati della propria piattaforma di diffusione, dai quali risultavano due pubblicazioni relative al PFBS e ai suoi sali: una il 16 gennaio 2020 e una successiva il 26 giugno 2020. Il Tribunale considera tali elementi, insieme al comunicato stampa inviato a migliaia di destinatari e a una pubblicazione su ChemicalWatch, sufficienti a provare che la prima pubblicazione era avvenuta il 16 gennaio 2020.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la data di adozione di una decisione di identificazione non coinciderebbe sempre con la data di pubblicazione dell’elenco aggiornato: tali fatti sono distinti e l’eventuale divergenza in altri casi non incide sulla prova del caso concreto. In questa fattispecie, la data di adozione, di entrata in vigore e di inclusione nell’elenco coincideva con il 16 gennaio 2020.

Esclusione del termine aggiuntivo di 14 giorni

La ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi l’articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale, con conseguente decorrenza del termine dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il Tribunale respinge la tesi: l’articolo 59, per titolo e tenore letterale, si applica soltanto agli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale, non agli atti pubblicati esclusivamente sul sito Internet di un’agenzia.

Il Tribunale distingue la sentenza PPG e SNF/ECHA del 2013, relativa al precedente regolamento di procedura, osservando che l’attuale articolo 59 è stato deliberatamente formulato in modo più restrittivo e non lascia margini per estenderne l’applicazione alle pubblicazioni online. Viene anche esclusa qualsiasi discriminazione rispetto al regolamento di procedura della Corte, poiché si tratta di testi diversi, adottati da organi diversi e per procedure diverse.

Calcolo del termine e tardività del ricorso

Il termine di due mesi decorre dal 17 gennaio 2020. Esso scade il 16 marzo 2020; aggiungendo i dieci giorni per la distanza previsti dall’articolo 60 del regolamento di procedura, il termine ultimo era il 26 marzo 2020. Poiché il ricorso è stato depositato il 27 marzo 2020, è stato proposto fuori termine.

Errore scusabile, caso fortuito e forza maggiore

Il Tribunale nega che vi fossero i presupposti per riconoscere un errore scusabile. La nozione è interpretata restrittivamente e presuppone un comportamento dell’istituzione idoneo a generare una confusione ammissibile in un operatore diligente. Qui, l’articolo 59 del regolamento di procedura era chiaro e in vigore da tempo; inoltre, i dati pubblicati dall’ECHA indicavano in modo coerente la data del 16 gennaio 2020.

Parimenti, la ricorrente non aveva dedotto né provato alcun caso fortuito o forza maggiore.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità dell’ECHA e respinge il ricorso. Dichiara inoltre che non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del CEFIC, poiché la causa principale si è conclusa con una decisione che chiude il procedimento. La ricorrente è condannata alle spese, mentre ciascuna parte sopporta le proprie spese relative alla domanda di intervento.

Principio operativo per la pratica

La decisione conferma che, nelle controversie REACH relative all’iscrizione di una sostanza nell’elenco delle candidate list, il professionista deve considerare come dies a quo la pubblicazione sul sito ECHA e non può confidare nel termine di 14 giorni previsto per gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La verifica tempestiva della data di pubblicazione online è quindi decisiva per evitare decadenze irreversibili.

Come è indicizzato

Materiereachsostanze chimichericorso di annullamentotermini processualiirricevibilità

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