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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza - del Decreto Ingiuntivo definitivamente esecutivo n° 1293 del 25/11/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa.

Giustizia amministrativa202501515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo di condanna del Comune al pagamento di somme dovute per lavori pubblici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Tribunale di Siracusa, chiedendo l’ordine al Comune di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso deducendo di essere stato dichiarato in dissesto finanziario e sostenendo che il credito, derivante da lavori aggiudicati con determina del 24 settembre 2020 e oggetto del contratto d’appalto del 2 novembre 2020, rientrasse nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La ricorrente ha replicato che, per le medesime prestazioni, il Comune aveva effettuato un pagamento il 15 febbraio 2023 e che si trattava quindi di somme vincolate alla specifica finalità; tale circostanza è stata contestata dal Comune. La ricorrente non ha inoltre fornito elementi concreti, aventi valore di principio di prova, circa l’eventuale approvazione del rendiconto previsto dall’art. 256 del d.lgs. 267/2000.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il giudizio di ottemperanza. L’art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000 impedisce, dalla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto, di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Secondo il TAR, tra tali azioni rientra anche il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere il pagamento coattivo di somme di denaro. Il credito della società, pur essendo stato accertato giudizialmente dopo la dichiarazione di dissesto, trae origine da un contratto d’appalto stipulato nel 2020, quindi da fatti e atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto del 25 ottobre 2022. In applicazione degli artt. 248, comma 2, e 252, comma 4, del d.lgs. 267/2000, come integrati dall’art. 5, comma 2, del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004, il credito deve essere fatto valere esclusivamente mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria, nel rispetto della par condicio creditorum. La deduzione relativa all’esistenza di fondi vincolati è stata ritenuta non decisiva e comunque non provata dalla ricorrente, sulla quale gravava l’onere della prova. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dalla società per chiedere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto comprende anche il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere il pagamento coattivo di somme di denaro quando il credito rientra nella gestione del dissesto.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000

    L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato.

    La competenza dell’organo straordinario di liquidazione si estende ai debiti collegati ad atti e fatti di gestione anteriori alla soglia temporale prevista, anche se accertati giudizialmente successivamente.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

    Si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico.

    Sono attratti nella gestione liquidatoria anche i debiti accertati giudizialmente dopo la dichiarazione di dissesto, purché riferibili ad atti o fatti di gestione anteriori.

  • art. 256 d.lgs. 267/2000

    L’approvazione del rendiconto costituisce il termine finale rilevante, ai sensi dell’art. 248, comma 2, per il divieto di azioni esecutive contro l’ente in dissesto; la ricorrente non ha fornito elementi circa la sua intervenuta approvazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere il pagamento coattivo di una somma di denaro costituisce una misura esecutiva individuale e, pertanto, è soggetto al divieto previsto dall’art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000 quando il debito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
  • Nel dissesto finanziario dell’ente locale, rientrano nella gestione liquidatoria non soltanto i debiti già contabilizzati alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche le obbligazioni accertate successivamente, persino con provvedimento giurisdizionale, quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori.
  • Il credito derivante da un contratto stipulato con il Comune prima della dichiarazione di dissesto deve essere soddisfatto esclusivamente mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria, anche se il relativo credito è stato accertato giudizialmente dopo la dichiarazione di dissesto.
  • La deduzione secondo cui il credito sarebbe assistito da fondi vincolati, idonea a sottrarlo alla gestione liquidatoria, deve essere concretamente provata dal creditore che la invoca; in mancanza di prova, essa non impedisce la declaratoria di inammissibilità dell’azione esecutiva individuale.
  • La tutela concorsuale dei creditori nell’ambito del dissesto impone il rispetto della par condicio creditorum e preclude l’esecuzione individuale nei confronti dell’ente fino all’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 256 del d.lgs. 267/2000, salvo che sia dimostrata l’avvenuta cessazione del periodo ostativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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