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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15217/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite originava da avvisi di accertamento doganale con cui l'Ufficio aveva richiesto a una società importatrice il pagamento di maggiori dazi, recuperando anche la garanzia prestata in misura pari al 5% dei diritti gravanti sul valore di autovetture provvisoriamente dichiarato all'atto dell'importazione, nell'ambito di una procedura di dichiarazione incompleta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo l'Amministrazione decaduta dal potere impositivo e ravvisando altresì un legittimo affidamento ingenerato nel contribuente. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; tuttavia, nelle more, la difesa erariale ha depositato un atto di transazione intervenuto tra le parti, dal quale risultava che, a fronte del pagamento integrale e tempestivo della somma richiesta, l'Agenzia si obbligava ad abbandonare il ricorso per cassazione nel presente giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, e riferito espressamente anche al giudizio di cassazione, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Per questo ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha statuito sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'intimata, e ha escluso ogni provvedimento sul raddoppio del contributo unificato anche perché la ricorrente era ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso di dover disporre il raddoppio del contributo unificato in considerazione della natura della pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e della prenotazione a debito della parte ricorrente.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La transazione intervenuta tra le parti, quando comprenda espressamente anche il giudizio di legittimità e sia accompagnata dall'adempimento previsto, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla prosecuzione del ricorso.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, senza che il giudice debba esaminare i motivi di impugnazione nel merito.
  • Se l'intimato non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente il raddoppio del contributo unificato, specie quando ricorrano le condizioni indicate dalla Corte, come la prenotazione a debito della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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