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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11535/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando il dovuto. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi, che il giudice d'appello aveva erroneamente omesso di sospendere il giudizio tributario nonostante la pendenza di una querela di falso proposta in via principale davanti al giudice civile, querela relativa alla falsità della firma apposta sulle cartoline di ritorno e, più in generale, alla veridicità delle attestazioni di notificazione degli atti impositivi. Denunciava inoltre omessa pronuncia e motivazione insufficiente sulla questione della notificazione degli avvisi e, con altri motivi rimasti assorbiti, contestava la validità della notifica e la sottoscrizione degli avvisi per asserita carenza del potere dirigenziale di chi li aveva firmati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 546/1992 il giudizio tributario deve essere sospeso quando sia stata proposta querela di falso, poiché tale questione non può essere decisa incidenter tantum dal giudice tributario. Poiché la querela di falso era stata effettivamente proposta ed era pendente davanti al giudice ordinario, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto sospendere il processo. Il relativo error ha comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    Il giudizio tributario va sospeso quando sia stata proposta querela di falso; fuori da tali ipotesi il giudice tributario può conoscere incidentalmente delle altre questioni pregiudiziali.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia e vizio processuale della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatto decisivo e motivazione carente.

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    Evocati dal ricorrente in relazione alla querela di falso.

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per la sospensione necessaria del giudizio tributario in ragione della pendenza della querela di falso.

  • art. 355 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla disciplina della notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla disciplina delle nullità processuali e della sanatoria.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla notificazione a mani proprie o presso il domicilio.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla notificazione a mezzo posta.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della cartella/atto esattoriale e relativi presupposti formali.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli avvisi di accertamento.

  • artt. 7-8 L. 890/1982

    Richiamati dal ricorrente sulla notificazione a mezzo del servizio postale.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla fede privilegiata dell'atto pubblico e alle attestazioni del messo notificatore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la validità/sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere la nullità/inesistenza degli atti impositivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la pendenza di una querela di falso impone la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992, perché la falsità del documento non può essere risolta dal giudice tributario incidenter tantum.
  • Fuori dalle ipotesi di querela di falso e di questioni di stato o capacità delle persone, il giudice tributario può conoscere e decidere incidentalmente le questioni pregiudiziali rilevanti ai fini del decidere.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione necessaria fondata sulla pendenza della querela di falso, la decisione è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbente, i motivi ulteriori restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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